Anzianità e reversibilità, possono coesistere i due sussidi? Cosa succede nel caso in cui si godesse di entrambi i diritti?
Molti italiani che si apprestano a compiere l’età per la quale in teoria si sarebbe maturi, per cosi dire, al punto da poter ricevere la pensione di anzianità, si chiedono quanto questa sia compatibile con una pensione di reversibilità già percepita. La risposta al quesito dovrebbe di per se essere molto semplice in quanto il diritto alla pensione di anzianità prescinde con quella di reversibilità. Basta considerare che la pensione di anzianità pura, quella raggiungibile con almeno 20 anni di contributi per intenderci.
In mancanza della dinamica di cui sopra, e cioè i 20 anni di contributi maturati, si accede in automatico a quello che oggi viene chiamato assegno sociale, la vecchia pensione sociale per intenderci. Tale misura è strettamente legata ai redditi del richiedente e dell’eventuale consorte. Ne ha diritto chi non gode di ottima situazione economica ed è concepita quasi più come un vero e proprio sussidio per andare incontro alle esigenze di nuclei familiari definiti al limite del disagiato. Una misura offerta insomma dallo Stato.
Assegno sociale, ecco nei dettagli chi può beneficiarne per il 2021
Nel 2021 i requisiti per avere accesso all’erogazione dell’assegno sociale sono i seguenti:
- in misura intera i cittadini non coniugati con redditi pari a zero ed in misura parziale se i redditi annui sono inferiori a 5983,64 euro.
- In misura intera i cittadini coniugati con reddito personale pari a zero e con reddito coniugale fino a 5983,64 euro ed in misura parziale quelli coniugati con reddito personale fino a 5983,64 euro e reddito coniugale non superiore a 11967,28 euro
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In sostanza per chi gode di una pensione di reversibilità per la scomparsa di un coniuge o di una persona facente parte del proprio nucleo familiare non dovrebbe essere previsto l’erogazione dell’assegno sociale. Ciò che invece spetterebbe per diritto una volta accumulati 20 anni di contributi lavorativi sarebbe la classica pensione di anzianità. Per quella non dovrebbero esserci impedimenti, come detto i due trattamenti sono di per se compatibili. Uno, insomma, non esclude l’altro.