L’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla pensione con la RITA (5 o 10 anni prima dell’età pensionabile), in merito all’aliquota di tassazione.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, permette l’uscita dal lavoro 5 o 10 anni prima dei requisiti anagrafici richiesti per la pensione di vecchiaia. La RITA ha debuttato nel 2018 e inizialmente questa misura era poco considerata, anche perché predispone dei requisiti specifici e l’adesione ad un fondo di previdenza complementare. La RITA predispone molti vantaggi, anche in ambito fiscale, a tal proposito l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-14 dell’anno 2019, ha chiarito alcuni aspetti sull’aliquota di tassazione della prestazione di previdenza complementare.
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L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 956-14/2019, ha precisato che nel periodo in cui si percepisce la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), bisogna applicare la riduzione dell’aliquota di tassazione sulla prestazione di previdenza complementare.
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Infine, precisa che in merito al conguaglio di imposta assoluta, sulle anticipazioni e in via provvisoria, la rendita non costituisce una prestazione economica e previdenziale di carattere definitivo. Pertanto, soltanto in sede di liquidazione della prestazione definitiva si può procedere a liquidare l’imposta dovuta complessivamente. Inoltre, è necessario scomputare quella applicata a titolo previsionale al momento dell’erogazione dell’anticipazione.
Possono fare domanda della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) coloro che:
a) sono iscritti da almeno cinque anni una forma di previdenza complementare e con il versamento di un’adeguata contribuzione definitiva;
b) hanno maturato un’anzianità contributiva almeno di venti anni;
c) hanno cessato definitivamente l’attività lavorativa;
d) mancano almeno cinque anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Nel caso di lavoratori che sono inoccupati da un periodo superiore ai 24 mesi possono accedere alla RITA entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione. In questo caso possono accedere anche con 10 anni di contributi. Almeno cinque anni versati in un fondo di previdenza complementare. Se il lavoratore si sposta in un altro Stato membro sono richiesti almeno tre anni di versamento presso il fondo pensione.
La RITA è scorporata dal capitale complessivo accumulato e rimborsata a rate mensili o trimestrali, a scelta del richiedente. La domanda di adesione deve essere presentata direttamente presso il fondo pensione di appartenenza e non all’INPS.
Da considerare che questa misura risulta conveniente quando il montante accumulato è alto. Inoltre, ricordiamo che permette di ottenere una tassazione agevolata con un’aliquota che va dal 15 al 9%, rispetto alla aliquota ordinaria che va dal 23% in su. L’Aderente ha possibilità di optare, in alternativa alla tassazione separata, a quella ordinaria direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale.
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