Non tutti sanno che è possibile accedere alla pensione con 15 anni di contributi, ecco come presentare domanda e i requisiti richiesti.
La pensione con 15 anni di contributi, chiamata anche pensione “quindicenni” è una misura in deroga alla pensione di vecchiaia con venti anni di contributi. Però, questa misura non è per tutti, bisogna possedere determinati requisiti. Analizziamo chi può accedere a questa misura previdenziali e la decorrenza.
Con la Riforma pensione Fornero è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, lo ha chiarito anche l’INPS nella circolare numero 16 del primo febbraio 2013. La circolare ha specificato che possono accedere, anche dopo la riforma del 2011, alcune tipologie di lavoratori iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive, che sono in possesso di contribuzione accreditata prima del 1996. Ricordiamo che la contribuzione prima del 1996 è soggetta al calcolo dell’assegno con il sistema misto (retributivo più contributivo). Quindi, la riforma permette di mantenere il requisito contributivo ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, prima dell’entrata in vigore della Riforma Amato (Dlgs 503 del 1992).
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I lavoratori che rientrano nella pensione con 15 anni di contributi sono:
a) coloro che hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Sono considerati utili i contributi versati a qualsiasi titolo: figurativi, da ricongiunzione e da riscatto. Inoltre, sono considerati i periodi contributivi che si collocano nel fattore temporale antecedente al primo gennaio 1996. Infine, sono validi anche i contributi riconosciuti a seguito alla presentazione della domanda di accredito all’INPS in un momento successivo.
b) autorizzazione al versamento dei contributi volontari presentata entro il 31 dicembre 1992, anche se i contributi non sono stati pagati;
c) i lavoratori che hanno un’anzianità contributiva di 25 anni e hanno contributi di effettivo lavoro per almeno dieci anni (anche se non consecutivi) per periodi che non raggiungono le 52 settimane all’anno. Ad esempio, rientrano in questa categoria i lavoratori stagionali o coloro che hanno una carriera di lavoro discontinua. Sono considerati in questo caso, anche i periodi di contributi versati successivamente al 31 dicembre 1992, però, in questo caso è considerata solo la contribuzione di effettivo lavoro (obbligatoria).
d) i lavoratori che al 31 dicembre 1992 che hanno maturato un montante contributivo che anche se incrementato con i periodi compresi dal primo gennaio 1993 fino all’età pensionabile, non raggiungono il requisito contributivo richiesto dalla normativa.
La deroga alla pensione di vecchiaia con venti anni di contributi, non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS e quelli del comparto delle Ferrovie dello Stato.
L’età pensionabile non è soggetta a deroga, quindi, al momento è 67 anni per tutti i lavoratori. La deroga influisce solo sul requisito contributivo, che si riduce da venti anni a quindici anni. Inoltre, alla pensione con 15 anni di contributi non si applicano le finestre mobili, quindi, la pensione decorre dal primo giorno utile del mese successivo alla presentazione della domanda.
La domanda si può presentare tramite patronato o CAF abilitato, oppure tramite il portale web dell’INPS accedendo con le credenziali SPID; CNS o CIE.
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