Per beneficiare delle prestazioni sociali i pensionati all’estero dovranno compilare, a partire dal prossimo mese di giugno, il modello REDEST 2022. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.
In arrivo il modello cartaceo REDEST 2022 che consente ai pensionati all’estero di accertare i redditi per fruire di varie prestazioni sociali che l’INPS eroga a favore di chi è in pensione. A ricevere la modulistica il prossimo mese di giugno saranno i pensionati che potranno compilarla inserendo tutta la documentazione reddituale richiesta.
Come noto l’INPS attribuisce diverse misure previdenziali a favore di coloro che possiedono determinati requisiti e per farlo ha bisogno della dichiarazione dei redditi dei pensionati. Questo accade ad esempio per erogare prestazioni come la pensione ai superstiti, l’assegno di invalidità o altre forme di tipo assistenziale quali i trattamenti per l’invalidità civile o l’integrazione al minimo. Tutte queste misure sono però elargite in base allo stato economico del titolare della prestazione, del coniuge e a volte fanno riferimento a tutto il nucleo familiare.
Al via la campagna REDEST 2022
L’Inps con il provvedimento n. 1997/2022 dà quindi il via alla campagna REDEST per l’anno in corso. I pensionati residenti all’estero riceveranno i documenti da compilare con i redditi prodotti nel 2021 che saranno poi consegnati ai Consolati e agli Enti di Patronato. Al momento del ricevimento della modulistica tali enti dovranno inoltre controllare ed accertare l’identità del soggetto dichiarante, verificare se la modulistica presentata è conforme e acquisire i dati collegandosi via web al sito dell’INPS.
Consolati e Patronati possono già inviare la documentazione visto che la procedura di invio è stata aperta lo scorso 9 maggio 2022. Tali enti hanno a disposizione delle apposite sezioni sul portale INPS. Al momento, fa sapere l’ente pensionistico italiano, è ancora accessibile la campagna REDEST 2021 che si riferisce all’anno reddituale 2020 mentre non lo è più la campagna REDEST 2020, relativa all’anno reddito 2019, in quanto è chiusa dallo scorso 31 marzo.
Quali sono i redditi prodotti all’estero rilevanti ai fini dell’erogazione delle prestazioni?
Le tipologie di reddito prodotte all’estero che rientrano nella verifica dei requisiti reddituali per accedere alle prestazioni sociali italiane sono state definite dal Decreto Ministeriale 12/5/2003 che segue la legge 289 del 27/12/2002, art 49. Rientrano tra quelli rilevanti i redditi da lavoro, quelli previdenziali italiani ed esteri, redditi a carattere assistenziale e quelli immobiliari ad esclusione della casa di abitazione. L’INPS considera tali redditi dopo averli comparati con le disposizioni nazionali.
Ci sono alcuni casi in cui gli accertamenti reddituali si possono effettuare con una semplice autocertificazione ed altri che prevedono la copia della dichiarazione dei redditi oppure delle certificazioni rilasciate dagli Organismi Esteri; quest’ultimo caso accade ad esempio quando ci sono redditi prodotti da prestazioni assistenziali e previdenziali erogati dalla nazione estera.
Per quanto riguarda l’autocertificazione essa è utilizzabile soltanto per dichiarare redditi differenti da quelli assistenziali/previdenziali e solo se il titolare ha ricevuto un reddito per cui è esonerato dal produrre una dichiarazione all’Autorità Fiscale come richiesto dalla normativa locale. E’ possibile il suo uso anche se il soggetto risiede all’estero in un Paese non compreso tra quelli elencati nelle tabelle del D.M.