Nel momento in cui si apre una partita Iva si sa che non si potrà godere di alcuni “privilegi” di cui invece usufruiscono i lavoratori dipendenti. In particolare per quel che riguarda il tema della malattia. Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose…
I lavoratori dipendenti possono usufruire degli strumenti del welfare, cosa che invece è preclusa ai liberi professionisti, ai freelance e agli imprenditori. I temi più… scottanti sono quelli che riguardano la disoccupazione, la maternità, gli infortuni e la malattia.
Ma per quanto riguarda questo ultimo tema in effetti il binomio indennità di malattia-partita Iva eesiste: esistono tutele anche per i titolari di partita Iva in caso di malattia, maternità e infortuni.
I servizi di welfare sono offerti dagli enti previdenziali ai quali svengono versati i contributi. Quindi i lavoratori dipendenti fanno riferimento all’INPS Gestione Dipendenti, mentre le partita IVA sono legatea una di queste gestioni INPS: separata, commercianti, artigiani. E anche, nel caso di specifici ordini professionali, alla propria cassa.
La differenza tra le citate gestioni INPS, oltre agli aspetti burocratici e fiscali, concerne gli importi che vengono erogati, le condizioni di accesso e la durata del beneficio. Nei fatti, quindi, le tutele per i liberi professionisti, i freelance e gli imprenditori esistono e il welfare per i titolari di partita Ivaè presente, ma non è di certo paragonabile a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
La sola eccezione, che però non concerne il binomio partita Iva e indennità malattia, è relativo alla disoccupazione. Quest’ultima non viene prevista e non se ne ha diritto nel caso di chiusure delle partite Iva.
Chi è iscritto alla Gestione Separata dell’Inps avrà diritto all’indennità di malattia solo se verranno rispettati questi parametri: almeno un mese figurativo di contribuzione nel corso dei dodici mesi precedenti e un reddito nell’anno solare precedente che sia inferiore al 70 per cento del massimale (circa 70.000 euro).
Bisogna poi fare un distinguo tra l’indennità di malattia per un ricovero ospedaliero e quella per una malattia domiciliare.
L’indennità per un ricovero ospedaliero può essere concessa per un numero massimo di 180 giorni per ogni anno solare. Il titolare di partita Iva che vuole richiederla deve presentare la una domanda on-line allegando anche la lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale.
Vale la pena segnalare che i periodi di malattia certificata come conseguenza di terapie legate a malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che abbiano come effetto una inabilità lavorativa temporanea del cento per cento, sono parificati, per la misura dell’indennità e della durata della prestazione, al ricovero in ospedale.
L’importo giornaliero dell’indennità per ricovero ospedaliero non è prestabilito ma varia in funzione del numero di mensilità di contribuzione figuranti nei dodici mesi precedenti. Per andare nello specifico: euro 45 al giorno da uno a quattro mesi di contribuzione; euro 67 al giorno da cinque a otto mesi di contribuzione; euro 90 al giorno da nove a dodici mesi di contribuzione.
L’indennità per malattia domiciliare viene elargita per un numero massimo di 61 giorni per ogni anno solare ma solo a partire dal quarto giorno consecutivo di malattia.
l titolari di partita Iva devono chiedere al medico di famiglia di inviare telematicamente all’Inps il certificato di malattia entro e non oltre un giorno da quando la malattia ha avuto inizio. Solo dopo aver dato seguito a questa pratica potrà aver luogo la compilazione per poi inviare la domanda d’indennità on-line.
Anche in questo caso l’entità dell’indennità giornaliera spettante non è fissa ma varia in rapporto al numero di mensilità di contribuzione figuranti nei 12 mesi prima.
Vediamo lo specifico: euro 22 al giorno da uno a quattro mesi di contribuzione; euro 34 al giorno da cinque a otto mesi di contribuzione; euro 45 al dì da nove a dodici mesi di contribuzione.
E’ anche possibile sospendere il versamento dei contributi Inps. Se la malattia va oltre i due mesi, si può chiedere la sospensione del versamento per la durata di tutta la malattia (anche oltre i 61 giorni), fino a un massimo di due anni.
I periodi di malattia o di ricovero dei titolari di partita Iva non valgono nel conteggio ai fini pensionistici. Mentre per i dipendenti invece questo periodo vale per il conteggio della pensione.
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