In merito al pagamento superbonus con bonifici “non parlanti”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una nuova posizione. Scopriamo quali sono le novità.
Il superbonus è l’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto rilancio, ovvero disciplinata dall’articolo 119 del decreto-legge numero 63 del 2020. Si tratta di una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta gli interventi edilizi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile.
Il beneficio fiscale può essere goduto anche in caso di lavori effettuati per consolidare la staticità e per ridurre il rischio sismico degli edifici. Nel corso dell’ultimo biennio sono state apportate diverse modifiche e proroghe, per favorire tanto i cittadini quanto ditte edilizie che eseguono i lavori. Ma, soprattutto, per limitare le frodi che hanno caratterizzato il beneficio.
Di recente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento in merito alla nuova posizione sul pagamento delle opere da superbonus effettuato con bonifici “non parlanti”.
Effettuare il pagamento di una fattura per lavori da superbonus 110% utilizzando un bonifico ordinario rappresenta un errore.
Di fatto, in base a quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, per poter accedere alle detrazioni fiscali, previste dal decreto rilancio, è necessario che il pagamento sia effettuato con un bonifico parlante.
Ci stiamo riferendo ad uno dei pochi metodi di pagamento che danno la possibilità di tracciare i dati del destinatario e del contribuente che ha sostenuto la spesa, per la quale si richiede la detrazione.
Si tratta, dunque, di una condizione necessaria per poter ottenere l’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus. Tuttavia, può capitare che per errore un contribuente effettui il pagamento con un bonifico bancario ordinario. Ma per fortuna, è possibile rimediare all’errore, ma scopriamo come.
Il contribuente che intende accedere alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110% deve effettuare il pagamento tramite un bonifico parlante. Ci stiamo riferendo al pagamento delle opere effettuate tramite l’utilizzo di un bonifico bancario o postale dal quale risultino:
Per questo motivo, tutti gli istituti di credito hanno messo a disposizione dei propri utenti una sezione, nella Home Banking, dov’è possibile effettuare la compilazione del bonifico parlante. In questo modo, sarà la stessa banca o Poste Italiane ad effettuare la ritenuta obbligatoria, che attualmente fissata al 8%, come titolo di acconto.
Quando il pagamento delle opere da superbonus siano effettuate con un bonifico ordinario, che non consente di eseguire correttamente da ritenuta d’acconto, la disciplina prevede la possibilità di rimediare all’errore. La procedura è conosciuta con il nome di ripetizione del pagamento e prevede che il contribuente richieda al fornitore la restituzione dell’importo pagato tramite bonifico, per eseguire nuovamente il pagamento con bonifico parlante.
Nel caso in cui non sia possibile eseguire tale operazione c’è un’altra soluzione che, tuttavia, prevede il possesso da parte del contribuente di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori.
In questo modo, la ditta attesta che la somma di denaro accreditata a suo favore è stata correttamente contabilizzata e concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa.
In un recente documento l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per tutti i bonus fiscali che prevedono l’obbligo di bonifico parlante, è possibile procedere con la dichiarazione sostitutiva, tranne che per il superbonus 110%.
Il motivo di tale diversità è una scelta che ha lo scopo di ridurre il numero di frodi, che hanno caratterizzato sin dall’inizio il superbonus. Per questo motivo, in tal caso, è opportuno effettuare la richiesta di restituzione dell’importo alla ditta esecutrice dei lavori.
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