Coloro che svolgono un lavoro cosiddetto “gravoso” possono beneficiare dell’Ape sociale.
Devono aver compiuto come minimo 63 anni e contare su almeno 36 di contribuzioni versate. A goderne anche coloro andati in pensione con 41 anni di versamenti nelle circostanze di attività lavorativa anticipata.
Nella suddetta categoria vi sono anche gli OSS. La decisione è giunta con la delibera del Tribunale di Ferrara in data 2 febbraio 2021. Nell’occasione è stata accolta l’istanza di un’operatrice socio-sanitaria a cui era stata declinata la richiesta da parte dell’INPS. Stando all’Ente il suo lavoro non sarebbe rientrato tra quelli stilati nel Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018, differentemente dall’Operatore Socio Assistenziale (OSA).
Come chiarisce l’appena citata sentenza, ai sensi della legislazione primaria del pensionamento in anticipo per lavoratori precoci alla L. 232/2016, tra le figure professionali considerate “gravose” si segnala “l’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza”.
Successivamente sono stati delineati altri particolari (D. M. del 5 febbraio 2018). Si evidenzia come le figure professionali incluse ci siano coloro che assistono, nelle strutture ad hoc o a domicilio, gli anziani, in convalescenza, disabili, aiutandoli a portare a termine le quotidiane mansioni, avendo cura e preservando standard dignitosi di vita.
La differenza tra le due categorie OSS e OSA è indicata sempre dal Tribunale facendo riferimento a una delibera di qualche anno fa, la n. 132/2019 del 20/9/19. In questa sentenza si esaminava il CCNL di riferimento.
Il metodo di ripartizione del personale ha visto il suo rinnovo con principio 1° gennaio 2009: nella fattispecie, nella categoria C sono stati incluse le attività specializzate e i servizi competenti al soggetto in ramo socio-assistenziale e socio-sanitario.
Stando al testo, nella categoria C2 è stata inserita la neo professione di “Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie”, senza dettagli distintivi dall’“operatore socio-assistenziale di base” segnalata nella categoria C1.
Al fine di definire i tratti distintivi di queste due figure professionali dobbiamo confrontarci con l’Accordo Stato – Regioni datato 2001.
Sfogliando l’allegato A del patto, il quale rivela le mansioni fondamentali dell’OSS, si dedurrà come l’OSS abbia abilità maggiori rispetto a quelle dell’OSA, gli spettano compiti anche di natura sanitaria. Ragion per cui, l’OSS non avrebbe motivo di non essere immaginato come una figura professionale gravosa ai come da disposizioni n. 232/2016 e n. 205/2017.
Nella delibera del Tribunale di si ribadisce come il provvedimento primario introduttivo dell’istituto faccia riferimento nel complesso “agli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, sicché la portata della norma non può essere ristretta inspiegabilmente ed illogicamente, con atto di normazione secondaria, alla sola categoria delle OSA”.
Nel D.M. ci si riferisce non solamente alle attività socio-assistenziali, ma anche a quelle di supporto alla cura, e cioè quelle tradizionalmente connesse agli OSS. Quindi l’Operatore Socio Sanitario, alla pari dell’Operatore Socio Assistenziale, è da considerarsi come un’attività lavorativa gravosa e pertanto potrà beneficiare dell’Ape sociale o del pensionamento anticipato con 41 anni di versamenti dei lavoratori precoci.
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