Odori intollerabili? Ottieni soldi dal vicinato irrispettoso, senza perdere tempo! Con questa guida e la pronuncia della Cassazione, è fatta.
Tra le tante problematiche e fonti di scontro c’è senza ombra di dubbio quella di dover subire degli atti spesso definiti dei veri “soprusi” da parte del vicinato poco attento al prossimo. Diciamo che si tratta anche di situazioni che possono capitare senza dover essere “fatte a posta” necessariamente, ma in ogni caso succede proprio che per questi apparenti futili motivi, ci si scontri. Dalle ingiurie verbali, o peggio con colluttazioni fisiche. E’ bene precisare che non serve in nessuna situazione litigare, perché ci si può muovere legalmente parlando. Si conferma che si ottengono molti più soldi di quelli che ci si aspetta! Ecco come fare.
La Corte di Cassazione si pronuncia in ambito civile con l’ordinanza del 26 febbraio 224, n. 5074, la quale pone dei limiti ai rumori, agli odori, e a tutti ciò che può destare fastidio nel vicinato. Se si vive da soli, cioè in abitazioni indipendenti, allora ci può stare la sensazione di “piena libertà” che porta a fare, sempre nei limiti previsti dalla legge, un po’ di baccano o a esagerare con le fritture. Ma la situazione deve essere ancora più controllata quando si tratta di abitazioni che sono site in condomini e palazzine affiancate. I muri sono come “cartapesta”, per cui si sente davvero tutto, e le stesse puzze passano da una finestra all’altra.
Quindi, la suddetta ordinanza disciplina la questione, ponendovi anche i giusti limiti. Ma cosa succede quando per vicinato s’intende un’impresa che non può far venire meno l’emissione di gas e rumori perché facenti parte della sua attività? Ecco che qui la situazione si complica, perché pur restando nei limiti posto dall’ordinanza, comunque ci possono essere dei fastidi. La legge risponde con un’altra normativa interessante e che regola questi rapporti.
Odori intollerabili, in questo modo ottieni tanti soldi e subito!
Se la situazione fosse così insopportabile da portare una famiglia alla drastica decisione di cambiare casa, cosa succederebbe nel concreto? Risarcimento, oppure alcune casistiche si allontanano da questa possibilità? Secondo quanto predisposto dal codice civile all’art. 844, il proprietario della casa adiacente non potrebbe cambiare la situazione dell’impresa, se comunque questa agisce entro i limiti della legge. Ma c’è qualcosa che decisamente sfugge, e che assume la conclusione che contraddistingue l’ottenimento del risarcimento. Basta odori intollerabili, con questa pronuncia si ottengono tanti soldi e subito!
Secondo le normative citate parrebbe che il povero cittadino costretto a spostarsi, non potrebbe in alcun modo far valere le sue ragioni. In realtà, è però nell’ordinanza sopracitata, la n. 5074 che è celata la modalità per far valere i propri diritti. Infatti, se la vittima del caso riesce a testimoniare e documentare che l’impresa, vicini, e qualsivoglia soggetto antagonista in questa dura vicenda, sia in una condizione illegittima che lo pone al di fuori dei limiti definiti, allora ottiene un cospicuo risarcimento.
L’inquinamento acustico ed ambientale sono la chiave di questo discorso. Se le azioni della controparte sono fuori di un contesto di legalità, deve assolutamente risarcire. Questo perché la sua condotta preclude e danneggia permanentemente lo stile di vita della vittima che denuncia l’accaduto. Nei casi più gravi non solo ci sono conseguenze negative per sé stesso, ma anche per la natura e lo spazio circostante che fa da sfondo ad un comportamento dannoso.
Nello specifico però, non si parla di odori, ma quanto di rumori ritenuti intollerabili. In questo caso la vittima è pienamente tutelata anche in relazione all’articolo del codice civile sopracitato, il n. 844. Si tratta di un contesto illecito, perché la normativa stabilisce che certi limiti non possono essere superati anche per il bene della collettività, oltre che del singolo che si muove per vie legali. In conclusione, basta litigare, ma intervenire in questo modo tutelando i propri interessi e diritti!