Dal 1 febbraio 2022 è disponibile la visione della nuova circolare INPS che chiarisce le nuove linee guida nel comparto degli ammortizzatori sociali. Tutto sulle novità NASpl.
La NASPI è il nuovo tipo di indennità che va a sostituire quelle che erano le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI. Per ottenerla, il lavoratore che ha involontariamente perso il posto di lavoro deve provvedere a fare domanda. Entro i primi 8 giorni dalla data di cessazione dell’attività lavorativa. Può anche presentare richiesta successivamente, ma entro i termini di Legge previsti. Molte sono le opzioni fruibili inerenti alla NASpl che forse non tutti conoscono. Ad esempio, come figura nel sito dell’INPS, “L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione”.
Inoltre, se un lavoratore che ha presentato la domanda perché ha perso il lavoro ma intende avviare un’attività lavorativa autonoma, dopo l’accoglimento della domanda di NASpI , può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’indennità spettante. Anche per quanto riguarda RDC, ad esempio, è prevista questa possibilità. Il beneficiario del reddito che intende aprire una ditta individuale, e non ha percepito più di 12 delle 18 mensilità spettanti, può fare richiesta all’INPS e ricevere le rimanenti 6 mensilità tutte in un’unica soluzione. Ma ci sono altre interessanti novità che emergono dalla nuova circolare INPS.
Novità NASpl 2022
Da quest’anno possono accedere più lavoratori all’indennità di disoccupazione. Più nello specifico, possono farne richiesta i lavoratori che hanno perso l’impiego nelle seguenti categorie: apprendisti; soci subordinati di cooperative; personale artistico subordinato e, infine, dipendenti a tempo determinato delle PA. La novità è che l’indennità spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che ne faranno richiesta.
L’indennità verrà calcolata in base a quanto stabilito dall’articolo 4 comma 2, del dDlgs n. 22 3/2015. “la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 a 1.250,87euro per il 2022. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77euro.”
Restano invece esclusi dal diritto a questa indennità i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, gli stranieri stagionali con permesso di soggiorno (per cui è prevista una normativa a parte) e anche chi percepisce l’assegno di invalidità, nonché chi ha maturato le condizioni per accedere alla pensione di vecchiaia.