Novità importanti per le auto invalidi con legge 104 e applicazione dell’aliquota IVA agevolata, cambia la documentazione da presentare.
Le disposizioni contenute del D.M. del 13 gennaio 2022 prevedono, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata per la cessione di veicoli adattati agli invalidi, una documentazione semplificata.
Infatti, ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta, in sostituzione alla documentazione prevista per legge, i soggetti interessati possono presentare una copia della patente. Però la patente deve contenere le indicazioni degli adattamenti. Questo include anche gli adattamenti di serie, per l’auto agevolabile da utilizzare, a condizione che siano prescritti dalle commissioni mediche locali. La novità è prevista dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto ministeriale del 13 gennaio 2022 pubblicato in G.U. il 29 gennaio 2022 n. 23.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, che include l’adeguamento della normativa riguardante le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto ad uso esclusivo dei soggetti disabili con impedite capacità motorie permanenti.
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In effetti, il decreto stabilisce una modifica dei documenti obbligatori da presentare al concessionario da parte degli interessati con impedite o ridotte capacità motorie permanenti. Il cambio di documentazione si riferisce all’acquisto di veicoli forniti di adattamenti, anche se già di serie, in base all’articolo 8 della legge n. 4498 dell’anno 1997.
Si tratta dell’assoggettamento all’IVA con aliquota ridotta al 4% per la cessione e l’importazione di veicoli adatti per soggetti invalidi con riduzione delle capacità motorie permanenti.
Il decreto rende la documentazione più semplice. Infatti, prevede che in sostituzione alla documentazione prevista dalla legge, gli interessati possono presentare una copia semplice della patente posseduta. A condizione che contenga l’indicazione degli adattamenti (anche se di serie) del veicolo per cui si chiede l’agevolazione. Resta comunque, l’obbligo di presentare l’atto notorio.
Sull’acquisto di un veicolo per uso di un soggetto disabile con handicap grave ai sensi della legge 104, è applicabile l’IVA al 4%, anziché il 22%, sull’acquisto di un’auto nuova o usata. L’auto per essere agevolata deve rientrare in una cilindrata specifica:
a) motore benzina o ibrido: circa 2.000 centimetri cubici;
b) motore diesel o ibrido: circa 2.800 centimetri cubici;
c) motore elettrico: non superiore a 150 kW.
L’IVA ridotta al 4% è applicabile sull’acquisto dell’auto e sugli optional, sulle prestazioni di adattamento dell’auto (già in possesso del disabile), sulla cessione di adattamenti e strumenti utilizzati per l’adattamento.
Precisiamo che l’agevolazione spetta al disabile e al familiare che assiste il disabile, a condizione che sia a carico fiscalmente.
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