A partire dal 2023 sarà introdotto un’importante novità imposta di bollo, che prevede l’incremento del limite da 250 euro a 5000 euro per il versamento.
La novità che riguarda l’imposta di bollo fa riferimento soprattutto alle fatture elettroniche del primo e del secondo te trimestre. Dal 2023 il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo passerà da €250 a €5.000.
Si tratta di un’importante semplificazione, che è stata introdotta dal Decreto Semplificazioni numero 73 del 2022, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La novità riguarda soprattutto l’imposta di bollo che si applica sulle fatture elettroniche e fa particolare riferimento ai soggetti di minori dimensioni. Ci stiamo riferendo, dunque, a coloro che emettono un numero di fatture elettroniche abbastanza contenuto.
Novità imposta di bollo: cosa accadrà nel 2023?
Le nuove disposizioni hanno elevato il limite di importo da €250 a €5000. Il decreto semplificazioni fa riferimento all’importo entro il quale è possibile effettuare, in maniera cumulata, il versamento dell’imposta di bollo entro l’anno. Pertanto, la novità non includono i versamenti frazionati dell’imposta.
Per semplificare gli adempimenti che ricadono sui contribuenti, a partire dal 1° gennaio 2023 sarà possibile emettere fatture elettroniche per le quali il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
- Per il primo trimestre entro i termini previsti per il pagamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. In questo caso, l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse deve essere inferiore a €5000.
- Per il primo è il secondo trimestre, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta che fa riferimento al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento. In tal caso, l’importo complessivo dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse, nel primo e nel secondo trimestre solare, deve essere inferiore a €5000.
La disposizione introdotta dal Decreto Semplificazioni deve essere applicata alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2023.
Senza dimenticare che dal 1 luglio 2022, anche i soggetti con partita IVA in regime forfettario dovranno obbligatoriamente emettere fattura elettronica. Si tratta di un obbligo normativo che ricade soprattutto su coloro che producono ricavi e compensi superiori a €25.000.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Lo scorso 14 aprile l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida inerente all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Nel suddetto documento sono stati forniti diversi chiarimenti, tra cui, il più rilevante è quello relativo all’individuazione del trimestre di riferimento per le fatture emesse in favore di privati.
L’Agenzia ha specificato che è necessario prendere in considerazione quelle la cui data di consegna è precedente alla fine del trimestre. Inoltre, devono essere incluse anche le fatture elettroniche per le quali la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre.
Nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è chiarito questo concetto attraverso la formulazione di un esempio:
“una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre”.