Notifica postale valida anche se la firma non è leggibile: la vicenda processuale

Una recente sentenza stabilisce la validità della notifica postale anche in mancanza dei dati del soggetto che riceve l’atto e quando la sua firma sulla ricevuta di ritorno è illeggibile.

Le cartelle di pagamento e tutti gli atti del procedimento amministrativo tributario possono essere inviate al contribuente in diversi modi, così come prevede la disciplina che consente l’utilizzo di vari strumenti.

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L’Agente di riscossione e gli uffici competenti possono pertanto avvalersi di differenti modalità per eseguire la notifica ai contribuenti. Tra quelle più utilizzate oggigiorno ci sono la consegna diretta tramite il servizio postale e la posta elettronica ma anche la notifica attraverso un agente notificatore che può essere un messo comunale, un ufficiale giudiziario o un messo speciale autorizzato.

Molto spesso le notifiche delle cartelle di pagamento vengono inviate tramite una raccomandata con avviso di ricevimento. Il Dpr 602 del 1973 all’art. 26 prevede infatti che il plico venga consegnato con raccomandata ordinaria al domicilio del destinatario e che l’ufficiale postale apponga sia sul registro di consegna che sull’avviso di ricevimento la firma della persona che ritira la documentazione.

Una recente controversia però ha riportato l’attenzione su tale situazione, vediamo di cosa si tratta.

Notifica postale: la sentenza della Commissione

Un contribuente ha scelto di ricorrere davanti alla Commissione Tributaria della sua città perché la notifica dell’atto di riscossione di diversi tributi gli era stata fatta a mano dal suo portiere. I giudici in un primo tempo hanno accolto la sua istanza ma il ricorso in appello della controparte ha prodotto un esito diverso.

Nella sentenza 157 del 17 gennaio 2022 ha infatti ritenuto la notifica dell’atto del tutto regolare e si legge come sia importante “che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.

Ma c’è di più perché la Commissione tributaria regionale del Lazio nella stessa sentenza ha stabilito la validità della notifica anche qualora manchino le generalità del soggetto che ha ricevuto l’atto oppure nel caso che la stessa persona abbia apposto sulla ricevuta di ritorno una firma non intelligibile. I giudici romani infatti hanno ritenuto che il rapporto tra la persona destinataria della notifica e quella alla quale il plico è stato consegnato “costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.

La notifica della cartella che avviene con la raccomandata postale secondo i giudici persegue le normative del servizio postale ordinario per cui sull’avviso di ricevimento non deve essere apposta nessuna annotazione particolare, nemmeno riguardo al soggetto cui il plico è stato consegnato, come previsto da diverse sentenze della Cassazione del 2021, nr. 17289, 20766, 35641, 36215.

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