La notifica della cartella di pagamento tramite PEC presenta indubbi lati positivi, ma occhio alle possibili contestazioni. La Cassazione ha indicato l’orientamento da seguire in distinte situazioni.
La notifica cartella con PEC, nonostante le apparenze e gli oggettivi vantaggi, tra cui la velocità, la sicurezza e il risparmio, non è esente da contestazioni.
Proprio così: come anche recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione in un’ordinanza ad hoc, è possibile opporsi alla notifica tramite posta elettronica certificata e per farlo efficacemente questo giudice ha indicato tre principi guida da rispettare.
Vediamo allora più da vicino quali passi compiere per contestare la notifica di una cartella di pagamento con PEC. I dettagli.
Vero è che la notifica di una cartella di pagamento via PEC – Posta Elettronica Certificata è oggi possibile non soltanto per accelerare i tempi rispetto alle tradizionali raccomandate, ma anche per scansare i difetti, vizi formali ed errori che non di rado colpivano le comunicazioni classiche.
Questo però non toglie che vi sia già un vasto contenzioso proprio in tema di validità delle notifiche via PEC e sui metodi per opporsi alle notifiche stesse. Come accennato in apertura, la Cassazione ha recentemente fissato tre importanti principi che indicano proprio come contestare una notifica cartella tramite PEC. Vediamoli.
Anzitutto la Cassazione ha indicato il principio di riferimento per ciò che attiene all’individuazione del termine prescrizionale operativo in tema di riscossione di importanti imposte quali l’Ires, Irpef, Irap e Iva. La Corte rimarca che il diritto alla riscossione del credito collegato ai tributi dovuti dal contribuente si prescrive nell’ordinario termine di dieci anni (rileva in proposito l’articolo 2946 del Codice civile, in materia di prescrizione ordinaria).
Altro principio attiene alla validità della notifica di una cartella di pagamento che giunge da un indirizzo PEC non incluso nei pubblici registri. Ebbene secondo l’Alta Corte, che ha peraltro richiamato un precedente in tema da parte delle Sezioni Unite, la notifica non è da considerarsi nulla – e dunque priva di effetto per il destinatario della cartella:
Con un differente principio in tema di notifiche di cartelle di pagamento con PEC, la Cassazione ha fatto il punto circa l’obbligo di sottoscrivere con firma digitale le cartelle di pagamento, in origine cartacee, notificate per il tramite della posta elettronica certificata. I contrasti giurisprudenziali sono stati risolti dalla Cassazione, che ha affermato la non obbligatorietà della sottoscrizione digitale.
Le cartelle non sono dunque da ritenersi illegittime in caso di notifica a mezzo PEC, anche quando la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non sia firmata digitalmente. Questo ovviamente vale in mancanza di regole di legge differenti.
Quanto precisato dalla Cassazione non deve però far passare in secondo piano gli aspetti positivi legati alla notifica della cartella di pagamento con PEC. Li ricordiamo brevemente di seguito:
Ciò non toglie, come abbiamo visto sopra, che la cartella di pagamento notificata via PEC possa essere contestata sul piano della validità. Ovviamente nel caso nel contribuente emergano dubbi in proposito, il consiglio è quello di rivolgersi quanto prima al legale di fiducia, con competenze specialistiche in diritto tributario.
Così sarà possibile capire se davvero la notifica è non conforme ai principi fissati dalla Cassazione ed attivarsi con un’azione legale.
Perché gli ETF piacciono agli investitori di Titoli di Stato e perché sono così ‘comodi’…
L’INPS chiarisce una volta per tutte la questione riguardante l’indennità di accompagnamento e il ricovero…
Pensioni bassissime: tante delusioni con il calcolatore dell’INPS, puoi fare una stima in anticipo di…
Sbloccate maggiorazioni e arretrati per persone vedove e invalidi: a quanto ammontano le cifre e…
Rimanere aggiornati sulla normativa vigente serve per gestire al meglio i propri affari, e quella…
Quali sono i motivi per scegliere un asilo nido privato rispetto ad uno pubblico e…