NASPI: la clamorosa novità sulla restituzione (parziale) delle cifre ricevute

Nel caso di avvio di una nuova attività lavorativa, il percettore di NASpI è tenuto a restituire l”indennità anticipata. In che misura?

I lavoratori dipendenti che perdono il lavoro involontariamente hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI. Il sussidio spetta per la metà delle settimane di contributi accreditati negli ultimi quattro anni; di conseguenza, la durata non può superare i ventiquattro mesi. A partire dal sesto mese di erogazione, la somma spettante viene decurtata del 3% ogni mese.

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NASPI: la clamorosa novità sulla restituzione (parziale) delle cifre ricevute (trading.it)

Il pagamento della NASpI può essere effettuato mensilmente oppure in un’unica soluzione. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, è possibile solo nel caso in cui il percettore intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Il Decreto Legislativo n. 22/2015, comma 4, prevede che se il beneficiario dell’indennità stipula un nuovo contratto di lavoro subordinato prima della scadenza della NASpI, è tenuto alla restituzione dell’intera somma anticipata. L’obbligo di restituzione può scattare anche nel caso di svolgimento di attività autonoma, ma secondo determinati criteri. In particolare, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito quando sussiste l’obbligo di restituire l’anticipo della NASpI, nonostante la prosecuzione dell’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale. Analizziamo la vicenda nel dettaglio.

Restituzione parziale anticipo NASpI: la Corte di Cassazione chiarisce quando è dovuta

L’ordinanza n. 8422 del 31 marzo 2025 della Suprema Corte di Cassazione ha sancito che, in caso di continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale, l’obbligo di restituzione della liquidazione anticipata della NASpI deve essere ridotto a seconda all’effettiva durata del periodo lavorativo di tipo subordinato svolto dal beneficiario.

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Restituzione parziale anticipo NASpI: la Corte di Cassazione chiarisce quando è dovuta (trading.it)

La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici riguarda un lavoratore che ha deciso di impugnare il provvedimento dell’INPS con il quale si pretendeva la restituzione dell’anticipo NASpI, in seguito all’inizio di un’attività lavorativa di tipo imprenditoriale (autonoleggio). Per la Corte d’Appello, tale attività era assolutamente conciliabile con lo svolgimento di lavoro subordinato occasionale.

I giudici di Cassazione hanno, tuttavia, sottolineato che il pagamento della NASpI in un’unica soluzione ha una finalità assistenziale (serve per intraprendere una nuova attività e sostenerne i costi inziali). Di conseguenza, mentre l’erogazione mensile della NASpI serve a proteggere il lavoratore che ha perso il lavoro fino a quando non troverà un nuovo impiego e può essere sospesa in caso di rapporti subordinati inferiori a sei mesi, la liquidazione anticipata in un’unica soluzione non è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata (neanche di breve periodo).

In conclusione, per la Suprema Corte, il lavoratore era tenuto a restituire la NASpI anticipata ma solo in maniera parziale, in base alla durata del rapporto di lavoro.

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