Numerose le segnalazioni online negli ultimi mesi, tanti percettori di Naspi si sono visti annullare l’erogazione; c’entra la sentenza della Cassazione.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, meglio nota come Naspi, per chi non lo sapesse è l’indennità mensile di disoccupazione messa a disposizione dall’Inps per chi si ritrovi da un momento all’altro senza un lavoro; ad esempio a seguito di un licenziamento o al termine del contratto. L’Istituto di previdenza sociale destina questa erogazione solo ad alcune categorie di lavoratori come i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico in rapporto di lavoro subordinato, gli apprendisti e i dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione.
A essere esclusi sono invece gli operai agricoli a tempo determinato, i dipendenti della pubblica amministrazione a tempo indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento (che sia di vecchiaia o anticipato) e i lavoratori che percepiscono un assegno ordinario di invalidità. Tanti usufruttuari del contributo economico però in questi mesi si sono visti cancellare il beneficio, per via di una sentenza della Cassazione.
L’ordinanza numero 11543 del 30 aprile scorso ha permesso alla Corte di Cassazione di esprimersi su una questione a lungo dibattuta ovvero quella dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di lavoro autonomo (da cui derivi un reddito) parallela all’erogazione del contributo Naspi, indennità di disoccupazione. L’ipotesi è prevista all’interno dell’articolo dieci, comma 1, del decreto legislativo numero ventidue del 2015 ed è stata rivista, dopo tanto tempo, dalla recente pronuncia dei giudici di piazza Cavour.
Diverse le segnalazioni comparse in rete negli ultimi mesi, in tanti si sono visti revocati l’assegno da un momento all’altro. La Suprema Corte afferma che vi è decadenza dalla Naspi nel caso in cui non venga inoltrata la notifica inerente all’attività di lavoro autonomo che preesiste alla domanda di disoccupazione.
In particolare lo stop al conferimento del beneficio avverrebbe, in ogni caso, quando vi dovesse essere contemporaneità tra il godimento del trattamento e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma che, di fatto, contribuisce al reddito complessivo. E soprattutto non si ritiene necessario che tale attività sia stata intrapresa in un periodo successivo a quello dell’indennità.
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