Le multe sono la maggiore minaccia per gli automobilisti che, talvolta per mera disattenzione o distrazione, si rendono responsabili di una violazione del regole stradali. A ciò segue appunto una sanzione pecuniaria. Ma la multa senza firma autografa può essere contestata?
Le sanzioni pecuniarie inflitte agli automobilisti implicano di dover pagare una somma, tuttavia non sempre le persone che si sono viste contestare un’infrazione decidono di adeguarsi a quanto imposto.
C’è infatti chi fa ricorso contro la multa, sperando di ottenerne in pratica la cancellazione.
Le questioni pratiche in tema di multe sono svariate e, di seguito, intendiamo affrontarne una in particolare. La multa non firmata è da ritenersi valida e dunque in grado di imporre il versamento della sanzione, oppure no? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo, per sapere se impugnare una multa fondando il ricorso sulla mancanza di firma può portare a qualche risultato positivo. I dettagli.
Temuta da molti automobilisti e specialmente da quelli più indisciplinati, la multa consiste di fatto in una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta per la violazione di uno o più articoli del Codice della Strada. E non bisogna dimenticare che a questa sanzione può essere collegata anche una sanzione accessoria: pensiamo ad es. alla sospensione della patente.
Ma lo chiariamo subito onde fugare ogni possibile dubbio: la validità della multa era un tempo sempre fondata anche sulla firma dell’agente accertatore, ma oggi non è più così. Infatti in passato gli atti scritti delle autorità erano compilati classicamente con la penna oppure con la macchina da scrivere, mentre nei tempi odierni le nuove tecnologie hanno di fatto ‘digitalizzato’ un gran numero di documenti, multe stradali comprese.
In altre parole, se una volta la firma autografa dell’agente accertatore era da ritenersi un elemento essenziale per la validità di tutti i provvedimenti amministrativi – incluse le multe – oggi questo requisito non è più indispensabile. Ed è stata la rivoluzione degli strumenti tecnologici a determinare ciò. Proprio così: grazie all’utilizzo sempre più esteso dei sistemi meccanografici e informatici, oggi i modelli prestampati hanno sostituito i classici documenti scritti e in essi la firma autografa è assente.
Lo abbiamo accennato poco fa: al posto della firma dell’agente accertatore oggi c’è una dicitura la quale non può essere considerata di certo come un segno apposto a mano. Da qui il quesito iniziale, relativo alla validità – o meno – della multa senza firma tradizionale. E se sì, in quali casi.
Ebbene, se la multa non fosse valida per mancanza di firma a mano, certamente il guidatore sanzionato potrebbe pensare di fare ricorso e vincerlo. In casi come questo mancherebbe infatti un elemento essenziale del verbale. Ma nella maggioranza delle ipotesi concrete la firma autografa degli agenti accertatori non serve più, rendendo così la multa comunque valida – e non utilmente impugnabile sotto questo punto di vista.
In altre parole, ciò significa che il verbale redatto con sistemi automatizzati non impone come requisito la sottoscrizione autografa del vigile. Pertanto se l’automobilista vuole fare ricorso, dovrà fondarlo su altri e differenti motivi, essendo inutile farlo nei casi di contestazione differita dell’infrazione al CdS. Approfondiamo di seguito questo aspetto.
Di contestazione differita parliamo perché a questo punto è necessario distinguere due essenziali casi di multe stradali, ovvero la violazione contestata subito dopo l’infrazione nei confronti di chi l’ha commessa e la violazione il cui verbale è notificato in un momento successivo. Distinguiamo allora nei termini seguenti:
A conferma di ciò anche la giurisprudenza, che ha più volte rimarcato che la firma autografa (ovvero a mano) non è obbligatoria se al suo posto vi è l’indicazione a stampa dei dati di riconoscimento dell’agente accertatore e dell’organo di appartenenza. Insomma basta ciò a rendere valido il documento prodotto dal sistema automatizzato di redazione del verbale. Nessun ricorso potrà dunque essere utilmente fondato su questo aspetto.
D’altronde, come sopra accennato, si tratta di considerazioni che ben si combinano con la grande diffusione odierna dei sistemi informatici e telematici, anche per quanto riguarda l’emissione di una multa. Ma nella stessa legge se ne trova conferma, e ci riferiamo in particolare al d. lgs. n. 39 del 1993, recante norme in tema di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche.
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