Se hai ricevuto una multa sappi che puoi contestarla se la ritieni illegittima o ingiusta. Ci sono infatti ben tre modi per contestare la contravvenzione, ma pur sempre entro precisi termini fissati dalla legge. I dettagli.
Gli automobilisti conoscono o dovrebbero conoscere le regole di cui al Codice della Strada, ma non sempre le applicano come si dovrebbe fare.
Il rischio multe, come è ben noto, è allora dietro l’angolo ma c’è chi, una volta ricevuta la sanzione pecuniaria, non è d’accordo sul dover pagare la cifra indicata per la violazione. Tuttavia il rimedio c’è. Anzi i rimedi.
La legge infatti consente non uno, ma tre percorsi diversi per contestare una multa ed impugnarla, nell’obiettivo – in sostanza – di vederla annullata, venendo meno così gli effetti del provvedimento adottato dalle forze dell’ordine. Il ricorso in autotutela alle forze dell’ordine, il ricorso al giudice di pace e quello al Prefetto sono i rimedi che l’automobilista può sfruttare contro una multa, a suo dire, illegittima. Ma come funzionano? E quali caratteristiche hanno? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.
I 3 possibili rimedi contro la multa in sintesi
Ecco di seguito le principali caratteristiche dei ricorsi che l’automobilista può fare contro una multa:
Ricorso al giudice di pace
- l’interessato nell’atto di ricorso dovrà rimarcare tutti i motivi di forma e/o di sostanza per cui si considera illegittima la contestazione;
- sarà doveroso dettagliare nell’atto, oltre agli estremi del verbale impugnato, soprattutto i motivi di ricorso, il tempo e il luogo della contravvenzione contestata;
- il ricorrente con il deposito dell’atto di ricorso dovrà versare il contributo unificato, ovvero una tassa a favore dello Stato il cui importo è proporzionato al valore della contravvenzione;
- vi sarà un’udienza e un atto difensivo della controparte;
- in udienza rileveranno le prove e i documenti a propria difesa;
- l’aspetto positivo del ricorso in oggetto e è la terzietà dell’organo giudicante;
- non è necessaria l’assistenza dell’avvocato se il valore della causa non è maggiore di 1.100 euro;
- in caso di sconfitta dell’automobilista, questi deve pagare le spese processuali all’avversario (ma solo laddove l’organo accertato si sia difeso tramite un legale e non con un proprio lavoratore subordinato);
- l’interessato può fare appello contro la sentenza di rigetto entro 30 giorni presso il tribunale e contro la sentenza del tribunale si può comunque fare ricorso in Cassazione.
Ricorso al Prefetto
- l’automobilista deve inviare l’atto di ricorso per raccomandata all’organo che ha emesso la multa o in via diretta al Prefetto;
- l’iter è fondamentalmente senza costi (tranne quelle postali) a differenza del ricorso al giudice di pace;
- non serve l’avvocato per redigere e firmare l’atto di ricorso, che infatti può essere fatto dall’automobilista;
- l’atto deve comunque contenere le ragioni con le quali si contesta la legittimità della multa inflitta;
- sarà il Prefetto a decidere sul ricorso contro la multa, senza che debba esservi il ricorrente;
- la Prefettura renderà noto all’automobilista l’esito del ricorso in oggetto, informandolo dell’accoglimento oppure del rigetto;
- non essendo un organo terzo bensì della PA, il ricorso al Prefetto è preferibile nei soli casi di vizi della multa particolarmente evidenti e che non richiedono interpretazione di norme e dunque valutazioni tecniche;
- vale la regola del silenzio assenso, per cui se la risposta del Prefetto non dovesse giungere entro un certo termine (180 giorni se si tratta di ricorso inviato all’organo accertatore o 210 giorni se si tratta di ricorso al Prefetto), il ricorso sarebbe da ritenersi accolto in via automatica;
- avverso il provvedimento negativo del Prefetto, l’interessato può comunque fare ricorso al giudice di Pace entro 30 giorni, e così in pratica darà il via al normale iter giudiziario.
Ricorso in autotutela
- è una domanda di annullamento della multa fatta in via diretta all’organo accertatore con cui si rimarca un palese vizio del provvedimento sanzionatorio;
- per fare ricorso è sufficiente inviare una raccomandata all’organo accertatore chiedendo l’annullamento della violazione che si considera illegittima;
- il ricorso non assicura però una risposta né ha l’effetto di sospendere i termini per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto;
- molto spesso l’organo accertatore non risponde alla richiesta, perciò l’automobilista farà bene a tenersi pronto per gli altri due ricorsi, rispettandone dunque le relative tempistiche.
Quanto tempo c’è per opporsi e contestare una multa?
Tieni sempre presente che se vuoi contestare una multa, devi rispettare le precise tempistiche fissate dalla legge. Di conseguenza, se queste non ti consentono più di difenderti perché non lo hai fatto nel limite di giorni previsto, non potrai più opporti – e ciò anche laddove il vizio della multa sia palese. Proprio così: dovrai pagare la multa anche se poi arriverà la cartella esattoriale, anzi a maggior ragione.
Perciò considera che puoi opporti alla multa:
- entro 30 giorni se scegli il ricorso al giudice di pace;
- entro 60 giorni se scegli il ricorso al Prefetto.
Attenzione anche al fatto che il termine per fare ricorso decorre dal giorno nel quale la sanzione ovvero la multa è stata notificata all’automobilista, perciò ci riferiamo:
- in caso di contestazione immediata, alla data di consegna del verbale;
- in ipotesi di spedizione della raccomandata, al giorno della sua notifica da parte del postino o messo comunale.
Nessun termine per effettuare l’istanza in autotutela sebbene l’automobilista – come accennato – non abbia comunque alcun diritto a conseguire risposta dalle forze dell’ordine.
Tieni infine presente che non sempre l’importo della sanzione, o i margini per contestarla, rendono opportuna la spesa di un avvocato e il pericolo di un rigetto del ricorso. Non poche volte è preferibile infatti adeguarsi alla multa ed effettuare il pagamento in misura ridotta, se entro pochi giorni dalla contestazione.