In quali casi si può contestare una multa ricevuta per divieto di sosta e quando: i dettagli al riguardo, cosa c’è da sapere in merito
Tra gli argomenti e le tematiche che destano interesse ed attenzione, di certo vi è anche quello inerente l’eventuale multa per divieto di sosta che si potrebbe ricevere, magari, dopo aver lasciato l’auto parcheggiata in un luogo dove non vi era consentito: qualora si ritenga che si tratti di una contravvenzione ingiusta, come fare ipoteticamente per contestare e quando, quali sono i casi?
Come viene spiegato nell’approfondimento di laleggepertutti.it, vi sono in pratica tre opzioni che si potrebbe provare a prendere in considerazione. Il primo dei quali è il ricorso al giudice di pace, cha va fatto nel termine di trenta giorni dalla contestazione immediata della violazione oppure dalla notifica dello stesso verbale. Poi vi è il ricorso al Prefetto, che va fatto entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica; e il ricorso in autotutela al medesimo organo amministrativo che ha generato la sanzione.
Ad ogni modo, viene sottolineato che l’eventuale opposizione deve reggere su motivi fondati, altrimenti si può correre il rischio di dover pagare una sanzione maggiore rispetto a quella che si sarebbe pagata all’inizio.
Multa per divieto di sosta, quando e come contestare: vizi di forma e sostanziali
Tematica dunque di grande interesse, quello relativo alle multe che si potrebbero prendere per divieto di sosta, che come detto in taluni casi potrebbero essere considerate contestabili, laddove vi siano delle motivazioni fondate. A tal riguardo, spiega laleggepertutti.it, ciò potrebbe accadere nel momento in cui il verbale potrebbero essere incompleto o contenere degli errori.
Si ponga il caso di un verbale che sia mancante o abbia degli errori a proposito delle generalità del conducente; data, quindi giorno, mese e anno, l’ora o il luogo dove si sarebbe commessa l’infranzione; tipo e targa del veicolo; l’indicazione della norma che sarebbe stata viola e della sanzione applicata o dell’autorità a cui fare opposizione.
Allo stesso modo, si legge, potrebbero esserci vizi di sostanza tali da poter pensare alla contestazione, qualora per esempio il segnale non fosse stato adeguatamente visibile, come se coperto da vegetazione, quindi non fosse ben leggibile o nel caso in cui fosse stato imbrattato da una bomboletta e reso non riconoscibile. Un alto vizio di sostanza potrebbe essere rappresentato da un verbale con multa di questo tipo notificato al presente proprietario del veicolo in presenza di un regolare passaggio di proprietà.
Multa per divieto di sosta da ausiliare del traffico: come si potrebbe procedere in questo caso
Qualora la multa per divieto di sosta sia stata accertata da un ausiliare del traffico e non da un agente della polizia municipale, spiega laleggepertutti.it, vi sarebbe la possibilità di contenzione ponendo come motivazione il fatto che il soggetto in questione può elevare contravvenzioni solo laddove si tratti di parcheggio sulle strisce blu o negli spazi immediatamente adiacenti.
Onde evitare tale situazione, si legge ancora, i Comuni fanno si che gli ausiliari compilino un foglietto con una pre-sanzione, che viene posto sul parabrezza dell’auto; il verbale vero e proprio viene invece redatto poi dalla polizia municipale e notificato all’eventuale trasgressore.
Laleggepertutti.it spiega che qualora le firme sul fogliettino e quella sul verbale non dovessero coincidere, si potrebbe fare domanda di accesso agli atti per controllare l’identità dei firmatari. Nel casso in cui fosse confermata una differenza in tal senso, si potrebbe procedere alla contestazione, viene spiegato. Laleggepertutti spiega che in alcuni casi i giudici di pace avrebbero considerato illegittimo far accertare divieti di sosta agli ausiliari e in seguito la compilazione dei verbali alla polizia municipale.
Multa per divieto di sosta e verbale in ritardo: il caso
Tra le altre motivazioni che si potrebbero prendere in considerazioni per una eventuale contestazione della multa per divieto di sosta, laleggepertutti.it indica anche quella della notifica in ritardo del verbale. Come si sottolinea, infatti, la legge prevede che il verbale vada notificato al trasgressore nel termine di novanta giorni dal momento dell’accettazione della violazione, (Articolo 201 codice della strada), anche se sul parabrezza vi fosse il “foglio di cortesia” con specificati gli estremi della confezione, della cifra della multa e della modalità per il pagamento.
Si sottolinea che il termine inizia dal giorno seguente rispetto alla violazione e si contano anche gli eventuali giorni festivi da considerare nel periodo. Ove mai scadesse in un giorno festivo si proroga al primo giorno utile successivo.
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Multa per divieto di sosta, come funziona l’eventuale contestazione
Argomento che desta dunque grande attenzione, quello inerente alla multa per divieto di sosta che, come detto, viene approfondito da laleggepertutti: ma qualora si decidesse di procedere alla contestazione, come fare?
Nel caso del ricorso al giudice di pace, occorrerebbe presentarlo al giudice territorialmente competete a seconda del luogo dove è stato fatto il verbale, entro 30 giorni dalla contrazione immediata della violazione commessa o dalla notifica del verbale.
Il ricorso dovrà avere, si legge, in allegato 4 fotocopie dello stesso e la documentazione che si vuole far si che venga esaminata in aggiunta alla ricevuta del pagamento del contributo unificato.
Il giudice potrà decidere di accogliere il ricorso annullando il verbale totalmente o in parte; rigettarlo, condannando tanto al pagamento della multa quanto alle spese di giudizio, con pagamento che andrà fatto non oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza; convalidare la multa poiché ritenuta illegittima e colui che è ricorso non si è presentato alla relativa udienza senza motivazione valida.
Il giudice potrebbe anche decide di considerare inammissibile il ricorso, qualora per esempio sia stato presentato oltre il termine utile. Laleggepertutti.it spiega che la sentenza del giudice può essere appellabile in tribunale.
Qualora si decida di fare la contestazione al Prefetto, come detto il termine è nei 60 giorni dalla contestazione immediata o notifica verbale e qualora i vizi siano maggiormente evidenti.
Il ricorso in questione può essere inoltrato all’organo che ha fatto il verbale che poi lo inoltra al Prefetto, la cui risposta deve arrivare, si legge, entro 180 giorni. Altresì, può essere inviato direttamente al Prefetto che dovrà decidere non oltre 210 giorni.
Quali le opzioni possibile rispetto al Prefetto? L’accoglimento e l’archiviazione disposta; il rigetto con condanna al pagamento di una somma inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ciascuna violazione oltre alle spese. In questo caso si potrebbe fare ricordo al giudice di paso entro 30 giorni dalla notifica, si legge.
Tanto nel caso del rigetto che dell’accoglimento, il provvedimento del prefetto va notificato dall’organo accertatore al trasgressore non oltre 15o giorni.
Qualora non vi sia risposta dal Prefetto nei termini utili, il ricorso, si legge, verrebbe considerato accolto.
Per quel che concerne invece il ricorso in autotutela, questo si potrebbe proporre nel caso il verbale fosse chiaramente illegittimo per vizi di forma o sbagliato. Può essere fatto, spiega laleggepertutti.it, mediante raccomandata a/r oppure mediante PEC all’organo amministrativo che ha emesso il verbale, a prescindere da ricorso al giudici di pace o al Prefetto presentato.
Tale proposizione non sospende i termini circa eventuali presentazioni di altre opposizioni; nel caso in cui l’organo non dovesse rispondere in tempi brevi, occorre proporre altri tipo di impugnazione, qualora ovviamente non siano trascorsi i termini utili.
Ad ogni modo ed a prescindere da tutto, è opportuno ed importante informarsi, consultando gli esperti del campo e gli specialisti, al fine di chiarir ogni eventuale dubbio, approfondire la questione circa condizioni, aspetti e particolari.