Pubblicato il nuovo modello 730/2022 con le relative istruzioni e tantissime novità sul Superbonus 110% e altri bonus edilizi.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il nuovo modello 730/2022 con tantissime novità sulle nuove disposizioni fiscali emanate negli ultimi mesi. I cambiamenti sono dovuti maggiormente dai dati dei lavoratori dipendenti e epnsionati con le detrazioni e oneri. Ma un ruolo importante lo rivestono i bonus edilizi, in particolare il Superbonus 110%, che rispetto allo scorso anno è esteso anche agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sostenuti congiuntamente all’Ecobonus e Sismabonus.
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Modello 730/2022: tutte le novità sui bonus edilizi e Superbonus
L’Agenzia delle Entrate in data 14 gennaio 2022 ha pubblicato sul suo portale, il nuovo modello 730/2022 con le relative istruzioni, le novità contenute nel modello riguardano maggiormente i bonus edilizi e il Superbonus 110%. Analizziamo le novità principali a cui fare attenzione nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
Superbonus 110%: per la detrazione prevale la residenzialità in condominio
Detrazione fiscale al 110% – Superbonus
Confermata la max detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica contenute nel Decreto Legge n. 63 2013 all’articolo 14, in base ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Inoltre, previsti anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare il Superbonus al 110% si applica per interventi finalizzati alla realizzazioni di montacarichi, ad interventi che favoriscono la comunicazione e la robotica e ogni altro strumento di tecnologia avanzata che faciliti la mobilità esterna ed interna dell’unità immobiliare per le persone con disabilità grave o a favore di persone con un’età superiore ai 65 anni.
Gli interventi devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainati” previsti per il Superbonus (Quadro E della sezione IV – Spese finalizzate al risparmio energetico). Oppure, per le spese sostenute dal primo giungo 2020 per interventi di Sismabonus (dal codice 5 al codice 11).
Sismabonus, bonus mobili e bonus ristrutturazione
La detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute dal 2021, sono incluse anche le spese per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas di ultima generazione.
Quest’anno, per le spese relative agli interventi sismici, bisogna evidenziare che, per la compilazione del nuovo modello 730/2022, occorre considerare il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1156 del 2 febbraio 2021. Il Parere evidenzia che: “le spese sostenute dal primo luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e riduzione rischio sismico, effettuati da persone al di fuori dell’esercizio di arti o professioni, o di attività di impresa, su edifici residenziali o non residenziali, e che al termine dei lavori acquisiscono destinazione residenziale, trovano l’applicazione della detrazione fiscale Superbonus al 110%, quindi, il contribuente non ha facoltà di scegliere quale tipo di agevolazione applicare”.
Ma questa non è l’unica novità, infatti, dal primo gennaio 2021:
a) gli incentivi fiscali per Sismabonus e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, a far data dal primo aprile 2009, spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
b) per tutti gli eventi sismici nei Comuni, verificatisi dopo l’anno 2008, con la dichiarazione di stato di emergenza, gli incentivi sono concessi alternativi al contributo per la ricostruzione. Quindi, è possibile fruire per le spese sostenute per ripristinare i fabbricati danneggiati, sono esclusi gli immobili destinati alle attività produttive.
Segnaliamo, infine, che dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il cosiddetto “bonus mobili” bisogna considerare il limite di spesa di 16.000 euro.
Spese per ricarica veicoli elettrici
Nel Quadro E al rigo E56 devono essere indicate le spese per l’acquisto di colonnine per ricarica veicoli elettrici. Nel dettaglio il nuovo modello riporta i seguenti nuovi codici:
a) codice 4: spese per acquisto e posa in opera di strutture di ricarica collocati in edifici unifamiliari. Gli interventi devono essere stati eseguiti con gli interventi che danno diritto al Superbonus. In questo codice devono essere inserite le spese sostenute dal primo gennaio 2021 congiuntamente ad uno degli interventi per il Superbonus “trainanti” (Quadro E – sezione IV – dal codice 30 al 33), per interventi effettuati su edifici plurifamilaire che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di più ingressi indipendenti autonomi all’esterno. Nel caso la detrazione è aumentata al 110%, è ripartita in quote annuali in cinque anni con un limite di spesa di duemila euro;
b) codice 5: per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli elettrici per condomini o edifici plurifamiliari, eseguiti congiuntamente agli interventi che danno diritto al Superbonus 110%. Devono essere indicati in questo codice le spese con detrazione aumentata al 110% e ripartita in cinque quote di uguale importo annuali. Il limite di spesa da rispettare è pari a 1.500 euro per massimo (per ciascuna colonnina) l’installazione di otto colonnine e il limite scende a 1.200 per un numero di colonnine eccedente le prime otto.