Tema maternità, dettagli sull’esonero contributivo INPS per un anno in seguito al congedo: chi riguarda e come si accede, gli aspetti a seguire
Quando si affronta, in generale, il tema della maternità, vari ed importanti sono gli aspetti che destano attenzione, come nel caso dell’esonero contributivo INPS al cinquanta per cento per 1anno, il quale viene dato su richiesta, a coloro che rientrano al lavoro in seguito al congedo. Dettagli, come si ha accesso e altri particolari in merito.
L’esonero INPS al cinquanta per cento per un anno, elemento previsto in modalità sperimentale dalla legge di bilancio (art 1, c0137 legge numero 234/2021) per quanto attiene la quota di contributi che sono a carico delle lavoratrici che rientrano dal lavoro in seguito al congedo obbligatorio di maternità, è operativo.
A parlarne nel relativo approfondimento è PMI.it, il quale sottolinea però anche la data utile al riguardo, ovvero entro il trentuno dicembre. Si tratta di una misura che si lega alle madri del settore privato, le quali fanno ritorno al lavoro in seguito ai mesi di maternità obbligatoria.
Tale elemento riguarda uno sconto sulla busta paga, in merito alla trattenuta contributiva a carico delle lavoratrici, ovvero il 9.19 per cento della retribuzione al lordo, la quale quindi viene dimezzata.
Ad esserne escluse, si legge, le lavoratrici del settore pubblico, e dunque tale sgravio INPS al cinquanta per cento rispetto ai contributi dovuti dalle lav. private si legano ad un max di dodici mesi e con la decorrenza a partire dal rientro al lavoro in seguito al congedo di maternità.
Non varia e resta la stessa l’aliquota di computo al fine della pensione, che è del trentatré per cento dell’imponibile e che resta a carico dello Stato in merito alla quote esonerata.
Il tema della maternità dunque desta interesse da vai e diversi punti di vista ed aspetti, e si pensi in tal senso all’indennità di maternità estesa per le lavoratrici autonome: gli aspetti che non sono noti a tutti.
Tornando al punto in questione, approfondito come detto da PMI.it, l’esonero parziale INPS riguarda le dipendenti del sett. privato, e dunque azienda, studio professionale, ente morale, associaz. e così via. Così come aspetto al sett. agricolo, titolai di rapporti lavorativi subordinati, anche a T.D., part time oppure apprendistato, tra cui anche quelli di tipo domestico, intermittente oppure in somministrazione.
Non occorre, si legge, che il congresso fosse già attivato alla data del 01.01.2022, ovvero la data in cui la misura in questione ha fatto il suo ingresso in vigore.
Di norma, a chi ne beneficia spetta sin dalla fine dei 5mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, tuttavia va ad applicarsi pur qualora le lavoratrici sfruttino il congedo parentale facoltativa prima del rientro al lavoro, a patto che il rientro vi sia entro il 31.12.2022.
Per il lasso temporale di 1anno, dunque, nella busta paga vi è l’applicazione di una aliquota IVS con riduzione dal 9.19 per cento al 4.595 per cento, con compatibilità con lo sgravio di 0,8 per cento,( il quale è stato portato al due per cento a partire dal primo luglio e sino al 31.12.22 in virtù del Decreto aiuti-bis), in merito agli stipendi sino ad €2.692 lordi/mese.
In merito al datore di lavoro non vi sono cambiamenti, dal momento che non cambia l’aliquota contributiva pari al 23,81 per cento.
Come si fa richiesta dello sgravio? In seguito alla richiesta delle lavoratrici, il datore di lavoro inoltra la specifica istanza, in modo telematico, ad INPS, il quale si occuperà di verificare rispetto a quest’ultima e dell’attribuzione del cod. di autorizzazione “OU”. Con la validità a partire dal mese in cui l’eventuale lavorative rientra e per i 12mesi a seguire, in modo tale da consentire l’applicazione dello sgravio in busta paga circa i datori di lavoro.
All’interno della Circolare numero 102/2022 in data 19/09 vi sono le istruzioni da consultare ed approfondire.
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