Se il cliente non paga la fattura cosa fare? La risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate

Una recente risposta ad interpello fa luce sul rapporto tra mancato pagamento fattura e la cd. variazione in diminuzione.

Con una utile risposta ad interpello di un contribuente, fornita lo scorso 6 aprile, l’AdE chiarisce che in ipotesi di mancato pagamento della fattura, il cedente può rinunciare alla variazione in diminuzione. I dettagli.

Se il cliente non paga la fattura
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L’Amministrazione finanziaria ha reso nota sul proprio sito web ufficiale la risposta all’interpello n. 175 del 6 aprile 2022 inerente argomenti quali il diritto alla detrazione, il mancato pagamento fattura e l’obbligo di fatturazione.

In particolare, nella citata risposta, l’Agenzia delle Entrate indica che in ipotesi di mancato pagamento della fattura, la variazione in diminuzione è una facoltà del cedente/prestatore, alla quale questi può rinunciare. Vediamo un po’ più da vicino gli aspetti significativi della risposta ad interpello citata.

Mancato pagamento fattura: i contenuti della risposta del Fisco all’istanza di interpello

In breve, l’interpello è un’istanza che il contribuente effettua nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, prima di mettere in atto un comportamento fiscalmente rilevante. Ciò al fine di conseguire utili chiarimenti per quanto attiene a un caso concreto e personale in rapporto all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura, legate a tributi erariali.

Ben si comprende allora l’importanza della risposta resa dall’Agenzia al privato cittadino (nella specifica situazione un coltivatore diretto).

Ebbene, nella risposta l’Amministrazione finanziaria sottolinea che, alla luce dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – cd. decreto IVA – le norme vigenti dispongono che se un’operazione per cui sia stata emessa fattura, dopo la registrazione di cui agli artt. 23 e 24, “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

Come specificato nella risposta ad interpello, la variazione in diminuzione rappresenta, di fatto, una facoltà del cedente/prestatore, a cui lo stesso può rinunciare. Coerentemente con ciò l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021.

Mancato pagamento fattura e principi generali decreto Iva del 1972

Come precisato nella citata risposta, detta variazione non costituisce dunque un obbligo in mancanza del cui adempimento il cessionario/committente deve procedere ai sensi degli articoli 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 o tramite altra forma di “auto-fatturazione”.

L’Agenzia delle Entrate altresì ha chiarito che in ogni caso il mancato pagamento della fattura non incide sui principi generali di cui al d.P.R. N. 633 del 1972 per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Divieto di emissione retrodatata

E ancora la risposta ad interpello specifica che non è possibile procedere con l’emissione di una fattura retrodatata, al fine di documentare la cessione agli eredi del proprietario del fondo.

Non solo. Nella risposta all’interpello l’istituzione segnala che, sulla scorta dell’affermato accatastamento del bene nella categoria D/10 “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole” compiuto nel 2018, potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, in essa si trova scritto al comma 8 che: “agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione”.

In riferimento ai citati beni, il comma 6 dell’appena menzionato articolo dispone che, in ipotesi di cessione nell’ambito del periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va svolta in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a questo fine la percentuale di detrazione corrispondente al 100% se la cessione è soggetta ad imposta, ma l’ammontare dell’imposta detraibile non può superare quello dell’imposta correlata alla cessione del bene.

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