Il lavoratore autonomo o con Partita IVA in malattia a cosa ha diritto e come può ottemperare agli impegni professionali? La risposta
Quando un lavoratore dipendente si ammala ha diritto all’indennità di malattia erogata dal datore di lavoro per conto dell’INPS (in tutto o in parte. Ma cosa succede se ad ammalarsi è un avvocato, un medico o un commercialista, in particolare poi se la malattia dura più di tre giorni? Quali sono i diritti non riconosciuti ad un professionista in malattia? La situazione è differente se chi si ammala è un professionista o comunque chi possiede una Partita Iva. Per tutelare questa categoria di lavoratori, il Governo di recente ha apportato delle modifiche per colmare alcune lacune. Da precisare che l’agevolazione per chi non riesce a recarsi a lavoro a causa della malattia, riguarda solo la parte fiscale e no quella assicurativa e contributiva.
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Lavoratore autonomo o con Partita IVA in malattia: a cosa ha diritto?
Iniziamo a dire che quando un professionista si ammala e diventa non operativo, rispetto al lavoratore dipendente, viene a mancare la fonte di reddito, perché non è riconosciuta nessuna indennità. Infatti, il lavoratore dipendente, in caso di malattia certificata dal proprio medico curante, è tutelato da un’indennità da parte dell’INPS, che prevede anche il versamento dei contributi previdenziali. Invece, per la maggior parte dei professionisti, la soluzione è quella di tutelarsi con la stipulazione di un’assicurazione a causa di uno stop forzato, e per giunta a proprie spese.
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Il Governo, proprio a causa delle differenze tra lavoro dipendente e libero professionista in caso di malattia, ha disposto la sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti fiscali. In particolare, tale sospensione opera quando il professionista è malato o in caso di parto prematuro o a causa di un’interruzione di gravidanza o a causa di decesso.
Sospensione degli adempimenti fiscali
La sospensione viene applicata per il periodo di cure domiciliari o degenza superiore ai tre giorni e per le scadenze che riguardano sanzioni pecuniarie e penali rivolte al professionista in oggetto e anche al suo assistito. La sospensione degli adempimenti è valida per 30 giorni sia in caso di ricovero in ospedale o per cure domiciliari. Entrambe le figure, quelle del professionista e del suo cliente, sono fuori da ogni responsabilità per un tempo di 60 giorni dalla data in cui parte la malattia.
Però, il professionista è tenuto obbligatoriamente a svolgere gli adempimenti fiscali, nel giorno successivo alla data della fine sospensione, applicando gli interessi legali.
Possono accedere alla sospensione degli adempimenti fiscali, i professionisti che necessariamente sono iscritti all’albo professionale di categoria. Inoltre, per la sospensione per malattia, in caso di professione in forma associata o societaria, il numero dei soci associati devono essere massimo tre. Invece, nel caso del professionista in malattia, bisogna dimostrare la nomina dell’incarico ricevuto.
Mandato professionale tra le parti
Per beneficiare della sospensione per malattia, è necessario che ci sia il mandato in data antecedente alla data di ricovero o delle cure domiciliari tra professionista e cliente. Inoltre, è necessario che il professionista invii certificato medico e mandato agli uffici della Pubblica Amministrazione tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso limite, il professionista durante la malattia muore, per il cliente ci sarà un periodo di sei mesi per adempiere agli obblighi. Inoltre, dovrà inviare alla Pubblica Amministrazione, una copia del mandato entro non oltre trenta trenta giorni.
In ultima analisi è importante sapere che, la sospensione per malattia, non è applicata per diverbi con l’amministrazione finanziaria, adempimenti assicurativi, enti impositori, e motivi giudiziari non contributivi. In questi casi la sospensione non blocca gli interessi legali fissati per il 2022 all’1,25%. Per chi dichiara il falso, sia il professionista o sia il cliente, rischia una sanzione amministrativa da 2.500 a 7.750 euro.