Cosa cambia nel 2022 per la liquidazione del TFS o TFR, cambiano i tempi di attesa, rate e scadenze? Scopriamolo.
La liquidazione del TFS o TFR, chiamata anche “buonuscita“, rappresenta per i dipendenti pubblici un grosso nodo da sciogliere. In effetti, la liquidazione non è posta in pagamento finché non si maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Infatti, il diritto matura dalla data della maturazione dei requisiti, ma poi, ci sono altri dodici mesi di attesa per percepire il trattamento di fine servizio (TFS) o fine rapporto (TFR). Per i dipendenti del comparto scuola, il TFR è pagato dopo due anni e novanta giorni dalle dimissioni. Ma è previsto un limite massimo di 50.000 euro ed è diviso in varie rate.
Liquidazione TFS – TFR, tassazione della buonuscita: tutto quello che c’è da sapere
Infatti, la prima rata del trattamento di fine rapporto è erogato dopo 12 mesi e novanta giorni per un valore fino a 50.000 euro. Se la liquidazione è inferiore a 100.000 euro, il trattamento di fine rapporto o fine servizio, sarà erogato in due rate, con dodici mesi di distanza tra le due rate. Quindi, la seconda rata da 50.001 a 100.000 euro sarà erogata dopo un anno di distanza dalla prima rata erogata fino a 50.000 euro. Mentre, se la buonuscita supera i 100.000 euro è prevista una terza rata con l’importo residuo e sarà erogata dopo un anno dalla data della seconda rata.
Precisiamo che chi è uscito con la pensione anticipata Quota 100, subisce una penalizzazione temporale, in quanto, con Quota 100, la decorrenza del diritto al trattamento di fine servizio o il trattamento di fine rapporto, decorre dalla data di maturazione della pensione di vecchiaia. Quindi, dai 62 anni per la Quota 100 bisogna attendere i 67 anni per la pensione di vecchiaia. Anche con la pensione in cumulo il TFS è erogato dopo 12 mesi dal compimento di 67 anni di età. In effetti, il nuovo anno non ha portato cambiamenti alla normativa vigente, di seguito illustrata in modo dettagliato.
Liquidazione TFS – TFR: i periodi utili per il calcolo del trattamento
Liquidazione TFS o TFR: tempi di liquidazione e scadenze rate nel 2022
Nello specifico il regime generale prevede che la cessazione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2013 per i dipendenti del settore pubblico, che conseguono il diritto alla pensione, percepiscono il TFS con la seguente tempistica:
a) 105 giorni dalla cessazione di lavoro, considerato termine breve, solo se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o per decesso. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a trasmette all’INPS la documentazione necessaria. Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro quindici giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS, dopo aver verificato la documentazione, provvede alla erogazione della prestazione, o alla prima rata entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione. Precisiamo che decorso tale periodo sono dovuti gli interessi legali da parte dell’INPS;
b) dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando: 1) il dipendente è collocato d’ufficio per limite di età (per la maggior parte dei dipendenti pubblici tale limite corrisponde a 65 anni di età); 2) cessazione dal servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato; 3) cessazione del lavoro per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La prima rata sarà erogata dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Precisiamo che decorso tale termine, spettano gli interessi legati;
c) dopo 24 mesi nel caso di dimissioni volontarie che danno diritto o meno alla pensione anticipata. Oppure, quando il recesso è effettuato dal datore di lavoro (destituzione dall’impiego, licenziamento, eccetera). In questi casi al prima rata decorre dai 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questi casi, alla scadenza dei termini, l’INPS dovrà erogare gli interessi.