Il trattamento di fine servizio (TFS) prevede la possibilità di riscatto dei periodi utili in base ad una determinata base di calcolo.
Dal primo gennaio 2011, la maturazione del TFS si basa sul mese solare. Quindi, bisogna considerare la frazione del mese superiore a quindici giorni continuativi, mentre se la frazione è inferiore a 15 giorni, il rateo del trattamento TFS non matura. I mesi sono considerati di 30 e 31 giorni di calendario, ad esclusione di febbraio che è considerato per trenta giorni.
Nei servizi part-time, a differenza per le quote di TFS fino al 31 dicembre 2010. Quindi, dal primo gennaio 2011, il servizio reso part-time, non si contrae rapportandolo all’orario pieno. Inoltre, la retribuzione da considerare come base di calcolo è quella effettiva e non ridotta per dal servizio part-time, e non è quella virtuale considerata per il servizio pieno.
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Nel caso si tratti di periodi prestati successivamente al 31 dicembre 2010, la base di calcolo degli stessi, sarà effettuata mediante la trasformazione dei periodi relativi a quote di retribuzione da accantonarsi con quelle calcolate in base alla modalità previste per la seconda quota di TFS e dovranno essere valorizzati con la presentazione della domanda di riscatto.
Quindi, i mesi riscattati si trasformeranno in quote di TFS, che, all’atto della domanda, si rivaluteranno agli accantonamenti all’aliquota del 6,91% applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Liquidazione TFS – TFR | In questi casi spetta anche l’indennità sostitutiva di preavviso
Il dipendente che presenta la domanda di riscatto per i periodi o servizi a cavallo tra il 2010 e il 2011, i periodi chiesti a rimborso fino al 31 dicembre 2010 sono utili alla prima quota di TFS, la seconda quota TFS è utile il numero mesi elativi al 2011.
Sono considerati periodi utili i seguenti periodi di prestazione lavorativa:
a) servizi prestati dal personale di ruolo e non di ruolo dal 2 aprile 1968 (legge 152 dell’anno 1968) con un anno di servizio continuativo;
b) servizi part-time, la prestazione di fine servizio, in questo caso è regolata dalla legge 554/88 all’articolo 8, in base a criteri specifici in base alla normativa. I riscatti di periodi o servizi relativi ad intervalli temporali precedenti al 1 gennaio 2011 contribuiscono ad aumentare l’anzianità utile.
La legge n. 152 dell’8 marzo 1968 all’articolo 4, prevede che i periodi superiori a sei mesi si arrotondamento ad un anno intero. Mentre la frazione inferiore a sei mesi non è considerata.
Fonte: Legge 554 del 29 dicembre 1988 articolo 8
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