Il Decreto legge n. 4/2019 ha previsto per i dipendenti pubblici la possibilità di accedere all’anticipo della liquidazione TFS – TFR. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
L’anticipo TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto) è uno strumento che in parte ha dato giustizia ai tanti dipendenti del pubblico impiego che ricevono la liquidazione molto tardi. Inoltre, con l’ingresso della Quota 100 il divario cresce ancora di più. Dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. /2019, l’anticipo TFS ha avuto molti ostacoli, ed è possibile accedere a questa misura solo dall’anno scorso. La misura prevede che, i dipendenti del pubblico impiego, possono ottenere un anticipo fino ad un massimo di 45.000 euro. In effetti, si tratta di un vero e proprio finanziamento garantito dallo Stato, che permette di ricevere la liquidazione da parte dell’INPS senza attendere i tempi ordinari.
Liquidazione TFS – TFR | Come chiedere l’anticipo e quali sono interessi e costi
L’anticipo TFS – TFR è stato prevista nel Decreto legge n. 4/2019 all’articolo 23, comma 7 per tutti i dipendenti del pubblico impiego che accendono alla pensione in base ai requisiti previsti nel Dl. n. 201/2011 o alla pensione anticipata Quota 100. La Quota 100 è una forma pensionistica in vigore con il Decreto legge n. 4/2019, in via sperimentale per un triennio (2019/2021), quindi, terminerà il 31 dicembre 2021. I requisiti per accedere alla Quota 100 sono 62 anni di età e 38 anni di contributi. Calcolo del TFS, quanto spetta di buonuscita e tutte le voci considerate
L’anticipo TFS permette di percepire una parte della liquidazione o buonuscita, prima del termine ordinario, che va dai dodici ai ventiquattro mesi. Inoltre, tale misura si è resa necessaria, perché con l’uscita dal lavoro con Quota 100, l’attesa per ricevere la liquidazione TFS – TFR, è ancora più lunga.
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Chi può fare domanda?
Possono fare domanda i dipendenti che hanno una contribuzione al 31 dicembre 1995, e hanno scelto la pensione anticipata ordinaria con i seguenti requisiti: 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne, a prescindere dall’età anagrafica. Oppure, hanno deciso per la pensione di vecchiaia con 67 anni e un minimo di 20 anni di contributi. O anche, hanno optato per la pensione anticipata Quota 100, con 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Possono fare domanda anche i dipendenti che non hanno una contribuzione al 31 dicembre 1995 e hanno scelto la pensione anticipata ordinaria, la pensione di vecchiaia, la Quota 100, la pensione a 64 anni e minimo 20 anni di contributi (interamente calcolata con il sistema contributivo ) e la pensione di vecchiaia con 71 anni di età con un minimo di 5 anni di contributi.
Sono esclusi dall’anticipo TFS – TFR, le seguenti misure pensionistiche: Opzione Donna, pensione in totalizzazione, pensione precoci, sussidio Ape Sociale, personale del comparto sicurezza e difesa.
Tasso di interesse applicato
Come anticipato sopra, l’anticipo TFS – TFR, si configura in un finanziamento a tutti gli effetti. Gli interessi sono calcolati in base al rendimento medio dei titoli di Stato, maggiorato dello 0,40%. L’anticipo è con garanzia statale attraverso un Fondo di garanzia, istituito con il Decreto legge n. 4/2019 all’articolo 23 comma 3. Il Fondo di garanzia è gestito direttamente dall’INPS.
Come fare domanda
Per accedere al finanziamento, per prima cosa occorre richiedere la certificazione del TFS o TFR all’INPS all’ente erogatore. A sua volta l’ente erogatore provvede a rilasciare la certificazione entro un tempo massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il pensionato, ottenuta la certificazione può fare richiesta alle banche che hanno aderito all’accordo quadro. È possibile consultare qui l’elenco completo. Il pensionato può fare domanda di un importo massimo di 45.000 euro, secondo la liquidazione spettante. Logicamente se il TFS spettante, è inferiore a 45.000, il pensionato potrà chiedere il valore spettante effettivo.
La banca dopo aver visionato la pratica, comunica all’ente erogatore (di solito è l’INPS) che la pratica è stata accettata. L’ente dopo verifiche, entro trenta giorni comunica l’esito della pratica. Se l’esito è positivo la banca eroga sul conto corrente del pensionato la somma richiesta in anticipo entro quindici giorni dall’esito.
Fonte: Decreto legge n. 4 del 29 gennaio 2019