Il Ministero dell’Economia fissa il nuovo tasso di interesse, in vigore dal primo gennaio 2022, sui pagamenti TFS e pensioni corrisposte in ritardo, il tasso passa dallo 0,01% all’1,25%.
Aumenta l’interesse legale per il ritardato pagamento delle pensioni e TFS, nell’anno 2022, il tasso passa dallo 0,01% all’ 1,25%. Lo stabilisce il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021. La precedente modifica era stata effettuata lo scorso anno in misura pari allo 0,01%. Il ministro può modificare il rendimento medio annuo dei titoli ogni dodici mesi, quindi, nel 2022 il tasso di interesse legale è stato stabilito nellì1,25%.
La modifica del tasso di interesse è riferito al mancato o ritardo pagamento dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, maggiorati dell’interesse legale. Dal 2022 il tasso è stabilito nello 1,25%, questo significa che i contributi in scadenza, a partire dal primo gennaio 2022, in una situazione debitoria saranno oggetto di una maggiorazione dell’1,25%. I tassi di interesse dovranno essere effettuati secondo gli anni di competenza. Ad esempio negli ultimi quattro anni i tassi sono variati nel modo seguente: nel 2018 lo 0,3%; nel 2019 lo 0,8%; nel 2020 lo 0,05%; nel 2021 lo 0,01%. Poi, dal primo gennaio 2022 il tasso vigente è 1,25%. Liquidazione TFS – TFR | Come chiedere l’anticipo e quali sono gli interessi da pagare
Il cambiamento del tasso di interesse produce effetti anche sulla pensione e sul pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) pagato dall’INPS. Interessati dalla nuova normativa, i pagamenti effettuati in ritardo dall’INPS, rispetto la data di scadenza. Quindi, l’ente previdenziali dal primo gennaio 2022 nel pagamento del TFS corrisposto in ritardo, dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, l’interesse legale dell’1,25%.
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I tempi di pagamento del Trattamento di Fine Servizio, differisce a seconda la causa di cessazione del rapporto di lavoro. Nello specifico i tempi di pagamento sono i seguenti:
a) entro 105 giorni in caso che il rapporto sia cessato per inabilità o decesso del lavoratore. Se decorsi tale periodo temporale, l’INPS non eroga la prestazione, sono riconosciuti gli interessi legali per ogni giorni di ritardo. Dal primo gennaio 2022 il tasso legale in vigore è l’1,25%;
b) dopo 12 mesi in caso il rapporto di lavoro sia cessato per il raggiungimento dell’età limite o a causa di scadenza del contratto a tempo determinato. Oppure, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro per raggiungimento dei requisiti che danno diritto alla pensione anticipata. Se l’INPS non corrisponde la prestazione entro i tre mesi successivi, sono dovuti gli interessi legali per ogni giorno di ritardo.
c) dopo 24 mesi in tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio dimissioni, licenziamento, eccetera). Anche in questo caso se l’INPS, trascorso tale periodo, e dopo tre mesi non ha riconosciuto il pagamento, spetta la maggiorazione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021
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