Legge Affitti: il locatore può dare disdetta immediata anche se manca tanto alla scadenza pattuita

Per la legge in Italia esistono casi in cui il locatore può decidere di disdire il contratto con il locatario anche nel caso in cui mancasse tanto alla scadenza

Nella maggior parte dei contratti di locazione, la Legge italiana tutela il locatario, ma non tutti sono a conoscenza del fatto che in alcuni casi la legge vira dalla parte del locatore permettendogli di mettere un punto al contratto anche molto tempo prima della scadenza effettiva. È superfluo dire che per permettersi un’azione di questo calibro deve avere motivazioni valide.

Legge Affitti: il locatore può dare disdetta immediata
Quando il locatore può dare disdetta anticipata – trading.it

I contratti di locazione, sia quelli relativi a locazioni civili che commerciali, prevedono sempre una durata minima prevista alla Legge. La tipologia di contratto di solito viene scelta dal locatore nel momento in cui inserisce l’annuncio d’affitto ma in alcuni casi viene decisa da entrambe le parti con un accordo.

Ogni tipologia di contratto offre la possibilità di disdetta da parte del locatore entro un termine ben preciso, stessa cosa per quanto riguarda la parte del locatario. Esistono però dei casi in cui si può fare eccezione, con giuste motivazioni: il locatore ottiene il diritto di riappropriarsi dell’immobile prima del termine del contratto. Vediamo i casi specifici in cui è possibile farne richiesta anche di fronte alla legge.

Leggi sugli affitti: quando il contratto può essere disdetto dal locatore

Esistono casi in cui il locatore può decidere di disdire il contratto in anticipo notificandolo al proprio locatario. Nella comunicazione di disdetta devono essere presenti le idonee motivazioni che hanno portato il locatore a prendere questa scelta, in più sono obbligatori i 6 mesi di preavviso.

Leggi sugli affitti: quando il contratto può essere disdetto
Quando il contratto può essere disdetto – trading.it

La disdetta contratto locazione da parte del locatore è regolata dall’art. 3 della Legge n. 431/98. Il locatore ha la possibilità di dare disdetta dal contratto di locazione abitativo in determinati momenti del contratto (per esempio al termine della prima scadenza del contratto 4+4), o se sussistono determinati motivi specifici elencati dalla legge. I motivi devono essere chiari sulla raccomandata di notifica della scelta presa, altrimenti quest’ultima non sarà valida.

Per esempio, si può chiedere disdetta anticipata nel caso in cui si intendesse destinare l’immobile a uso commerciale e professionale, oppure per finalità pubbliche, sociali e culturali. Ancora, se nello stesso Comune, il locatario ha piena disposizione di un alloggio libero, il locatore ha diritto a richiedere disdetta anticipata per riprendersi il suo. Anche in caso di ristrutturazioni per edifici non messi in sicurezza e fatiscenti, oppure se il locatario non occupi continuativamente l’immobile senza motivi giustificabili.

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