I titolari di Legge 104 dovrebbero fare molta attenzione: per loro, infatti, non tutte e spese mediche sono deducibili. Ecco quali sono e cosa dice in merito l’Agenzia delle Entrate.
Numerose sono le misure pensate a favore dei titolari di Legge 104: dalle agevolazioni sull’acquisto di automobili alle tariffe più convenienti per alcuni acquisti. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con notevole precisione che ci sono delle spese mediche che, ad esempio, non sono deducibili.
Ecco a cosa dovranno far fronte i titolari di Legge 104 e quali sono le spese mediche non deducibili neanche per i beneficiari di tale misura. Scopriamo insieme di cosa si tratta.
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I titolari di Legge 104 con disabilità grave o handicap possono dedurre dal proprio reddito complessivo le spese di assistenza medica in generale e numerosi voci riguardanti l’assistenza specifica. Ad esempio, è possibile per tali individui poter dedurre dal proprio reddito le spese sostenute per l’acquisto di farmaci.
Per quanto riguarda le prestazioni di assistenza specifica, sono deducibili le spese per l’assistenza infermieristica e riabilitativa; le spese per le prestazioni degli operatori tecnici assistenziali e quelle relative al personale con qualifica di educatore professionale.Â
Il titolare che vorrà ottenere tale beneficio, potrà recarsi presso un CAF e portare con se il documento che certifichi il corrispettivo pagato al professionista, nonchè la qualifica di quest’ultimo.
Ci sono, invece, altre spese che non possono essere dedotte: esse sono, ad ogni modo, sempre spese mediche ma non è prevista la possibilità di deduzione. E’ proprio la guida dell’Agenzia delle Entrate a specificare tale particolare meccanismo.
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Non sono deducibili per i titolari di Legge 104 le spese mediche relative a visite specialistiche, analisi e prestazioni specialistiche per motivi medici o per l’installazione di dispositivi medici. Per queste spese particolari, ad ogni modo, è prevista una detrazione del 19% per le spese superiori 129,11 euro.
Allo stesso modo, non sono deducibili neanche le spese sostenute per il pedagogista ne quelle devolute a favore di cooperative per il sostegno di minori con disabilitĂ nell’apprendimento. Attenzione però: se, ad esempio, il dispositivo medico non deducibile si riveli indispensabile per la deambulazione, esso potrĂ essere completamente detratto in via straordinaria.Â
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