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Legge 104, attenzione ai permessi: per chi lavora a scuola cambia tutto

Per i dipendenti del settore scolastico non cambiano le impostazioni base della Legge 104. Alcuni dettagli però sì. E potrebbero risultare decisivi (anche) in positivo.

 

I permessi retribuiti fanno parte a pieno titolo delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un quadro normativo che consente sia a chi soffre una condizione di disabilità sia al parente che lo assiste di usufruire di importanti indennità.

Foto © AdobeStock

Una di queste, forse la principale in proporzione, riguarda proprio la possibilità di assentarsi dal lavoro senza incorrere nella sospensione dal proprio stipendio. A patto, naturalmente, che si rispettino dei requisiti fondamentali, in primis la correttezza dell’utilizzare il permesso concesso per svolgere appositamente le mansioni per le quali si è richiesto. E che sono previste dal quadro dell’agevolazione della Legge 104. In caso contrario, le conseguenze potrebbero essere estremamente pesanti: dalla “semplice” sospensione dell’indennità fino alla possibilità di perdere il lavoro. E questo vale anche per il congedo straordinario, altra possibilità concessa ai cosiddetti caregiver. Il presupposto base per il riconoscimento delle agevolazioni in questione è il riconoscimento dell’handicap grave al soggetto che viene assistito, per il quale dovrà sussistere una percentuale di invalidità pari al 100%. L’assistenza domestica, infatti, implica la presenza di una patologia che non consenta al soggetto di svolgere autonomamente le mansioni di vita quotidiana.

In sostanza, oltre alla disabilità, si parla della non autosufficienza come requisito base affinché sia concessa l’indennità di accompagnamento. Di recente sono cambiati alcuni dettagli base, come la figura del cosiddetto “referente unico”, ossia il familiare che, in via esclusiva, assisteva un parente disabile grave. La domanda, infatti, può essere ora presentata da un parente a patto che figuri in un grado di parentela di primo grado. Anche secondo ma solo in determinati casi. Attenzione però, perché alcune particolari variazioni normative intervengono a seconda del settore nel quale si opera. Uno di questi è quello della scuola. La normativa, infatti, prevede alcune difformità rispetto agli standard.

Legge 104, cosa succede con la scuola? I permessi cambiano

La Legge 104 in sé non cambia. I permessi vengono concessi a prescindere dal lavoro che viene svolto, anche se è chiaro che, in questi casi, interviene un rapporto ulteriormente fiduciario fra dipendente e datore di lavoro. I destinatari della misura restano allo stesso modo i medesimi: lavoratori dipendenti con disabilità grave e parenti che svolgono funzione di assistenza domestica. I giorni di permesso mensili sono tre, oppure una ripartizione oraria pari a 2 ore giornaliere da dedicare esclusivamente alla cura del proprio parente in condizione di disabilità. La domanda dovrà essere presentata con acclusi documenti essenziali al fine dell’accettazione. Innanzitutto il certificato medico attestante la condizione di handicap grave. Quindi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il non ricovero a tempo pieno del familiare con handicap. Si aggiungerà, eventualmente, un’autocertificazione da rinnovare ogni anno che attesti l’esistenza in vita del familiare disabile.

Le “altre” agevolazioni

Questo vale, chiaramente, anche per i dipendenti del settore scolastico. Con una differenza sostanziale: dopo la presentazione della domanda, infatti, la procedura viene affidata al dirigente scolastico. Il quale avrà il compito di controllare che la richiesta del dipendente sia corretta. Tuttavia, rispetto agli standard delle domande ordinarie, il dirigente non avrà la facoltà di negare i tre giorni di permesso richiesti. Il lavoratore, al contempo, non è obbligato a recuperare le ore spese per l’utilizzo dei permessi. Accanto a queste, figurano altre agevolazioni standardizzate, come la possibilità di scegliere in modo prioritario fra le sedi a disposizione e la precedenza sul trasferimento.

Damiano Mattana

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