Legge 104: novità su malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto

Novità importanti in materia di legge 104 e tutele sul lavoro, per di periodi di malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto. 

Legge 104: novità su malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto
Legge 104: novità su malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto

Prorogata al 31 dicembre 2021  la tutela per i lavoratori fragili prevista nel Decreto Legge n. 18/2000 all’articolo 26. La norma prevede che le assenze per malattia sono da considerare come quelle del ricovero ospedaliero, nel caso in cui i lavoratori con disabilità non possono svolgere l’attività lavorativa. Le nuove regole si applicano dal primo gennaio al 31 dicembre 2021.

La norma prevede novità con maggiori tutele nelle assenze per malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto per i lavoratori fragili.

Legge 104: novità sulle tutele per malattia, indennità di accompagnamento e giorni di comporto

Nello specifico il D.L. n. 18/2020 all’articolo 26, prevede che:

a) i dipendenti in condizione di disabilità possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, anche attribuendo una diversa mansione compresa nell’area di inquadramento o nella medesima categoria. Come previsto dai contratti nazionale del lavoro vigenti. Inoltre, prevede che le attività di formazione professionale possono essere svolte anche da remoto.

b)  nei casi in cui l’attività lavorativa non possa essere effettuata in modalità agile l’assenza dal lavoro deve essere equiparata al ricovero ospedaliero. Quindi, l’assenza di servizio per i dipendenti del settore pubblico o privato, deve essere documentata con certificazione rilasciata dal medico legale, che deve attestare il rischio  derivante da esiti da patologie oncologiche, da immunodepressione o da svolgimento di terapie salvavita. Sono inclusi in queste categorie anche i dipendenti con Legge 104 art. 3 comma 3 (handicap grave).

Queste regole sono valide fino al 31 dicembre 2021 per effetto della nuova proroga.

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Periodo di comporto

Da considerare anche le importanti modifiche introdotte dal decreto legge n. 41/2021 all’articolo 15.  Il decreto evidenzia un problema che non era mai stato affrontato in precedenza, specificando in modo chiaro le assenze da lavoro dei lavoratori fragili. In effetti, la normativa chiarisce che i periodi di assenza dal lavoro dei dipendenti fragili è giustificata dalla necessità di evitare il rischio di contagio dal virus Covid-19, e non è da considerare nel periodo di comporto.

Questa rappresenta una grande svolta, anche se la decisione è stata presa in forte ritardo, e molti lavoratori non hanno potuto utilizzare realmente questa possibilità per paura di superare il periodo di comporto e quindi, il licenziamento. Infatti, il datore di lavoro può licenziare se il dipendente supera i periodi di comporto per malattia, stabiliti nei contratti collettivi di lavoro. Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nel periodo di malattia, ma solo al termine della malattia che ha generato il superamento del periodo di comporto.

Indennità di accompagnamento

Un’altra novità riguarda l’indennità di accompagnamento e i casi di ricovero. La normativa prevede che in caso di ricovero in strutture ospedaliere o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, per un periodo uguale o superiore a trenta giorni, il pagamento dell’indennità di accompagnamento è sospeso.

Con l’intervento del Decreto Sostegni e modifica la regola di base. Infatti, specifica che i lavoratori fragili che si assentano dal lavoro, a titolo di minoranza civile con indennità di accompagnamento, non riceveranno una diminuzione delle somme erogate dall’INPS.

Quindi, l’assegno di “accompagno” sarà erogato per intero anche in caso di ricovero per più di trenta giorni.

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