Legge 104 con handicap, invalidità civile e disabilità: le differenze che non ti aspetti

C’è sempre tanta confusione tra legge 104 con handicap, invalidità civile e disabilità, ognuna di queste voci ha un significato diverso e anche l’accertamento è diverso. 

Legge 104 con handicap, invalidità civile e disabilità
Legge 104 con handicap, invalidità civile e disabilità

Tre termini molto vicino tra loro ma anche molti diversi, non è sempre facile capire le differenze per chi non ha dimestichezza tra legge 104 con handicap, invalidità civile e disabilità. Ognuna di queste voci ha un carattere diverso e anche l’accertamento medico è effettuato da una commissione medica diversa. Cerchiamo di capire quali sono le differenze e le cose da sapere per non  commettere errori.

Legge 104 con handicap, invalidità civile e disabilità: le differenze che non ti aspetti

Tutto parte dall’atto della domanda dell’interessato che dovrà barrare la giusta casella, e in base alla richiesta effettuata sarà attivata la commissione medica di competenza. Bisogna precisare che lo stesso certificato medico può essere utilizzato per la richieste di diversi accertamenti, così pure la domanda. Legge 104 in revisione senza visita, come inviare i documenti

Ad esempio, lo stesso certificato può richiedere: invalidità civile e handicap, o handicap e disabilita,  o invalidità civile e disabilita. Oppure, anche le tre voci contemporaneamente.

Nello specifico gli accertamento che la commissione medica ASL effettua sono tre: invalidità civile, handicap e disabilità. L’accertamento dell’invalidità civile da luogo ad una percentuale invalidante che determina lo stato di gravitò della patologia. L’handicap secondo la legge 104, è riferito alle difficoltà di inserimento sociale dovuta alla patologia o alla menomazione di cui è affetto il richiedente. Infine, l’accertamento per la disabilità è finalizzato a valutare la capacità di inserimento del soggetto nel mondo del lavoro, secondo le patologie riscontrate dal richiedente, secondo la legge 68/199.

Chi può presentare domanda di invalidità civile?

Possono presentare domanda di accertamento per invalidità civile i soggetti maggiorenne o minorenne, che abbiano  una menomazione che comporta la perdita di una funzione o anomalia di una struttura, sul piano fisiologico, anatomico e psicologico.

L’accertamento da luogo al grado di invalidità tramite una percentuale invalidante, le percentuali partono da un minimo di 33% fino ad  un massimo di 100%.

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Da precisare che l’accertamento medico valuta la riduzione della capacità lavorativa che valuta anche la capacità lavorativa residua. Questo non significa che le difficoltà precludono la possibilità di inserimento lavorativo. Pertanto, il riconoscimento di una percentuale di invalidità non preclude la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, è possibile anche con una percentuale invalidante del 100% con o senza diritto all’indennità di accompagnamento. A tal proposito riteniamo forviante la dicitura apposta ancora oggi sui verbali di invalidità civile al 100%” totale e permanente inabilità lavorativa“, in quanto è sempre possibile, nei limiti della patologia, affacciarsi al mondo del lavoro.

Legge 104 con handicap

Nella valutazione dell’handicap invece, è valutata la difficoltà di inserimento sociale che comporta la patologia o la menomazione riscontrata. La definizione di handicap è prevista dalla Legge 104 dell’anno 1992, che esprime la situazione di disagio e svantaggio sociale, che una persona può avvertire a differenza della condizione che ha causato tale condizione. In poche parole lo stato di handicap valuta le difficoltà di inserimento della persona con disabilità, difficoltà innescate dalla patologia o menomazione di cui è affetto. Di conseguenza i criteri di valutazione tra invalidità civile e situazione di handicap sono diversi. Se il riconoscimento ad una situazione di invaldità al 100 grave, è valutato al soggetto lo stato di handicap grave che da diritto a numerose agevolazioni. L’handicap grave è regolato dall’art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

In sostanza, essendo due valutazione diverse tra loro,ne consegue che è possibile ottenere lo stato di handicap anche senza il riconoscimento dell’invalidità civile.

Quando si valuta lo stato di handicap grave si sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, il verbale riporta esattamente lo stato di handicap se medio o grave.

Ricordiamo che solo lo stato di handicap grave da diritto a prestazioni remunerate.

Disabilità ai sensi della Legge n. 68/99

L’accertamento della disabilità ai sensi della Legge n. 68/99 rientra tra le misure che servono per agevolare la ricerca di un posto di lavoro. In questo caso la commissione medica dovrà effettuare una valutazione finalizzata ad individuare le capacità nel loro complesso, attuale e potenziali per collocare la persona nel mondo del lavoro.

Ricordiamo che la legge tutela i lavoratori disabili con il “collocamento mirato”,  previsto dalla Legge 68 dell’anno 1999. L’attuale normativa prevede che le aziende che superano l’occupazione di quindici dipendenti devono assumere una percentuale di soggetti con disabilità. Per accedere al sistema di collocamento mirato è richiesto l’accertamento dell’invalidità.  Inoltre, per poter essere assunti come disabile, è richiesta l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento mirato. Infine, è richiesto l’accertamento della disabilità e dell’invalidità, requisiti necessari per iscrivesi alle liste speciali. Invalidità: quale percentuale serve per entrare nelle categorie protette?

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