Il riconoscimento di un’invalidità e una disabilità (legge 104) permette di ottenere l’esenzione del ticket sanitario, parziale o totale, per le prestazioni specialistiche.
L’invalidità per lavoro che da diritto all’esenzione del ticket sanitario. Il decreto ministeriali del primo febbraio 1991, stabilisce all’articolo 6, le categorie invalidanti.
Precisiamo che l’invalidità nel campo lavorativo è certificata attraverso visita medica effettuata dalla Commissione medica INAIL. Ciò accade in conseguenza di una malattia professionale o un infortunio sul lavoro. Nel fattore temporale di inabilità lavorativa, il lavoratore deve esibire al proprio medico curante copia del verbale INAIL. Nel verbale deve essere specificato la tipologia della malattia professionale o dell’infortunio e il periodo di inattività lavorativa.
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I lavoratori che subiscono un infortunio o sono affetti da una malattia professionale, durante il periodo di cura e anche in un periodo successivo, spetta l’esenzione del ticket sanitario. Tale agevolazione è riconosciuta solo sulle prestazioni inerenti alla patologia invalidante, e può essere totale o parziale. L’esenzione dalle prestazioni sanitarie investe tutto il periodo temporaneo di inabilità lavorativa. Considerando come base i dati riportati nel verbale o attestato che documenti la percentuale dello stato invalidante.
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L’esenzione del ticket sanitario, spetta solo per le prestazioni riferite all’evento che ha portato all’invalidità. Pertanto, l’esenzione del ticket sanitario è riservato agli invalidi sul lavoro INAIL, che fanno parte delle categorie da L01 a L04.
Nello specifico sono considerate categorie invalidanti che danno diritto all’esenzione del ticket sanitario, per tutte le prestazioni elencate nei LEA e le prestazioni di diagnostica di laboratorio o strumentale: i grandi invalidi del lavoro con una percentuale che va dall’80% al 100% (L01); invalidi del lavoro con riduzione dei 2/3 della capacità lavorativa (L02).
Poi, per l’esenzione del ticket sanitario per le prestazioni correlate alla sola patologia sono: gli invalidi del lavoro con percentuale dall’1% al 66% (L03), affetti da malattie professionali o infortunati sul lavoro (L04).
Per ottenere l’esenzione è necessario che il titolare si rivolga all’ASL di residenza presentando la certificazione della patologia invalidante. Inoltre, si precisa che tali disposizioni non si applicato per il personale delle Forze Armate, Forze di polizia e Guardia di Finanza, in quanto regolati dai rispettivi ordinamenti.
La circolare INAIL del 4 febbraio 2021 n. 5 prevede che sono rimborsabili per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, le spese per acquisto farmaci. Rientrano in questa fattispecie i lavoratori che:
a) si trovano durante il periodo di inabilità assoluta;
b) dopo il periodo di inabilità temporanea ma che hanno ancora postumi stabilizzati;
c) trascorso il periodo di inabilità temporanea assoluta oltre la scadenza dei termini per la revisione, anche se non indennizzati;
d) nel caso di liquidazione in capitale della rendita;
e) a seguito di revisione della rendita, sempre che siano presenti i postumi, anche se non indennizzati.
I lavoratori che si trovano in una situazione di inabilità assoluta, derivante da un infortunio o una malattia professionale, hanno diritto a tutte le cure possibili, fino alla guarigione e il recupero dell’attività lavorativa.
Pertanto, sono previste dall’INAIL tutte le prestazioni integrative necessaria al recupero dell’integrità fisica e psichica del lavoratore, anche ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro.
Per l’erogazione della prestazione integrativa di riabilitazione, è necessaria la prescrizione medica. Tale prescrizione deve essere rilasciata dal Dirigente medico della sede dell’INAIL di appartenenza. Il certificato dovrà contenere tutte le specifiche della patologia in modo da elaborare il Piano riabilitativo individuale. Inoltre, la visita fisiatria per il Pri deve essere effettuata presso una struttura sanitaria convenziona a scelta del lavoratore.
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