Legge 104, siamo pronti per scoprire le direttive sulle visite fiscali approfondendo le regole sulla reperibilità e gli eventuali esoneri.
I titolari di Legge 104 devono conoscere le regole da rispettare nelle fasce di reperibilità e sapere in quali casi sono concessi gli esoneri.
Le visite fiscali sono accertamenti medici per i lavoratori assenti dal lavoro per malattia. L’obiettivo della visita è l’esclusione di un abuso del diritto del lavoratore di assentarsi dal posto di lavoro in caso di malattia. Un dipendente potrebbe, infatti, fingersi malato per non lavorare ma nel contempo non perdere retribuzione né ferie. Nel momento in cui si è assenti per malattia, occorre rispettare alcune precise regole soprattutto in relazione alle visite fiscali. La normativa prevede, infatti, delle fasce di reperibilità in cui è necessario che il lavoratore si trovi nella casa di residenza per non rischiare sanzioni disciplinari. Anche i titolari di Legge 104 hanno delle direttive da rispettare. Vediamo quali sono.
I lavoratori assenti dal lavoro per malattia possono essere soggetti a visite fiscali. In determinate fasce orarie sussiste l’obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato all’interno del certificato medico. Gli orari sono differenti tra dipendenti pubblici e privati, almeno per ora. Sono previste, infatti, delle modifiche dal Decreto Legislativo numero 75 che andrebbero a far coincidere le fasce orarie di lavoratori pubblici e privati.
Ad oggi, però, i lavoratori dipendenti pubblici devono essere reperibili per una visita fiscale dal lunedì alla domenica, anche se festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. I lavoratori privati, invece, hanno l’obbligo di reperibilità dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Quindi a partire dal primo giorno di malattia, il titolare di Legge 104 deve essere reperibile sette giorni su sette, festivi compresi, negli orari indicati. Pena l’erogazione di sanzioni disciplinari.
In determinate circostanze, è previsto l’esonero dall’obbligo di reperibilità in relazione alla Legge 104 e alle visite fiscali. In generale, l’esonero è concesso in caso di malattie gravi che necessitano di terapie salvavita; di stati patologici dipendenti dalla situazione di invalidità riconosciuta a condizione che sia pari o superiore al 67% e per causa di servizio. Quest’ultima deve aver provocato l’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A inserita nel Decreto numero 834 oppure alle patologie della Tabella E dello stesso Decreto.
Con riferimento alla Legge 104, è previsto l’esonero per tutti i titolari che ne sono beneficiari ma a condizione che l’assenza dal lavoro sia pertinente con la propria patologia. I soggetti con problemi al cuore, ad esempio, possono assentarsi dal lavoro per recarsi a visite di controllo o specialistiche senza avere l’obbligo di reperibilità. Se il titolare di Legge 104, invece, è assente per un’influenza non è esonerato e dovrà restare a casa nelle fasce orarie di reperibilità.
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