Il congedo straordinario per assistere il familiare in situazione di gravità (Legge 104 art. 3 comma 3) è possibile anche per la suocera.
Una recentissima circolare ha chiarito che possono beneficiare del congedo di due anni retribuiti per il familiare con legge 104 anche l’altra parte dell’unione civile e gli affini, suoceri e cognati.
Un Lettore ha chiesto chiarimenti sul congedo straordinario agli Esperti: “Buongiorno, sono un dipendente del settore pubblico, ed ho bisogno di un chiarimento. Posso usufruire del congedo straordinario di 2 anni per assistere mia suocera la quale è vedova e con nessun convivente. Ma ha tre figli maschi sposati e in pensione che non convivono con lei. Specifico che godo dei 3 giorni di permessi mensili della legge 104/92 per assisterla. Ho fatto richiesta di usufruire del congedo al mio Ente, ma mi è stata rifiutata in quanto sono presenti i figli anche se non conviventi che si possono prendere cura di lei. Grazie mille.
L’INPS ha fatto un dietrofront sul congedo straordinario allargando la possibilità di fruizione anche per suoceri e cognati. In effetti, permette la fruizioni anche per assistere gli affini dell’altra parte dell’unione civile. Resta il blocco per le coppie conviventi di fatto.
Nella circolare n. 36 del 7 marzo 2022 è precisato che il diritto si acquisisce solo nel caso in cui gli altri familiari aventi diritto siano mancanti, affetti da patologie invalidanti o deceduti.
Come già precisato in un nostro precedente articolo: “Legge 104 e congedo straordinario: significato di mancante o affetto da patologie invalidanti, non sempre la fruizione del congedo è possibile. Il passaggio spetta solo nel caso che il soggetto sia defunto o mancante o affetto da patologie invalidanti
Per “mancante” si intende non solo la situazioni di assenza naturale e giuridica, ma anche una situazione continuativa, giuridica e documentata attraverso certificazione dell’autorità giudiziaria o tramite certificazione della pubblica autorità. Rientrano in questi casi la separazione legale, il divorzio e l’abbandono.
Per “affetto da patologie invalidanti” si intendono le patologie riconducibili a quelle considerate “permanenti”, come indicato nell’articolo 2 del Decreto Interministeriale al numero 278 del 21 luglio 2022, comma 1, lettera d, ai numeri 2 e 3. Queste patologie sono le stesse che danno diritto al congedo di due anni non retribuito riconosciuto ai lavoratori per gravi motivi familiari.
Pertanto, nel caso esposto il diritto non spetta.
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