Legge 104 e congedo per assistere un familiare con disabilità grave, è possibile sostituire il requisito di convivenza, ma molti non lo sanno.
La Legge 104 permette molte agevolazioni sul campo lavorativo per chi assiste un familiare con handicap grave. Come, ad esempio, i permessi di tre giorni al mese retribuiti e il congedo di due anni. Quest’ultimo è concesso esclusivamente per assistere il familiare con handicap grave. In effetti, il lavoratore può chiedere all’INPS un congedo di massimo due anni da ripartire nell’intera vita lavorativa (anche frazionato), per assistere il familiare con disabilità grave (legge 104 art. 3 comma 3). Ed è proprio sul congedo straordinario legge 151, che un Lettore ha posto un quesito agli Esperti di Trading.it.
Legge 104 e congedo per assistere un familiare disabile
La domanda posta agli Esperti riguarda la possibilità di accedere al congedo per assistere il genitore con invalidità al 100% e handicap grave. Però, il lavoratore non convive con il genitore, ma vivono in due appartamenti distinti ma facenti parte di uno stesso corpo di fabbrica. Il Lettore chiede se esiste un trucco per ovviare al requisito di convivenza richiesto dal congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con disabilità grave.
In effetti, il congedo legge 151 permette di fruire di due anni per assistere il familiare legge 104 art. 3 comma 3. Inoltre, può essere fruito in modo anche frazionato (ad esempio in giorni ma non è possibile in ore). Bisogna precisare che, per non far computare nel calcolo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessario l’effettiva ripresa lavorativa alla fine del periodo di congedo richiesto. In caso contrario nel computo del congedo sono considerati anche i giorni festivi, il sabato e la domenica.
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa e possono farne richiesta solo i lavoratori dipendenti appartenenti al settore privato o pubblico.
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Come ovviare alla convivenza
Per richiedere il congedo di due anni il lavoratore deve rispettare due punti fondamentali: il diritto di priorità e il requisito di convivenza.
Il congedo è subordinato alla convivenza con il familiare che si assiste. Però, la normativa prevede un’agevolazione sul requisito di convivenza, precisando che è possibile fare domanda anche con la coabitazione.
L’INPS più volte ha precisato che il requisito di convivenza si considera soddisfatto se il disabile, abbia la stessa residenza anagrafica riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in due appartamenti separati. Inoltre, l’ente chiarisce che il requisito di convivenza si ritiene soddisfatto anche quando la convivenza sia attestata mediante dichiarazione sostitutiva della dimora temporanea.
La dimora temporanea consiste nell’iscrizione dello schedario comunale della popolazione temporanea. Ma, è possibile solo se il lavoratore e il familiare disabile, risiedono in due Comuni diversi. Inoltre, è valida solo per un anno e bisogna richiederla per tempo.
Rispondendo al nostro Lettore, può fare richiesta all’INPS del congedo straordinario legge 151, se rispetta i criteri del diritto di priorità, con il requisito di coabitazione in quanto risiede nello stesso stabile, stesso numero civico ma in due appartamenti separati con il familiare d’assistere. L’INPS dopo l’inoltro dell’istanza, procederà ad effettuare un riscontro sulla base delle indicazioni fornite dal lavoratore.