La legge 104 tutela i disabili con varie agevolazioni sia previdenziali che fiscali, in base ad un verbale o certificato che indica l’impossibilità a deambulare.
I disabili possono accedere a innumerevoli vantaggi sotto l’aspetto fiscale e previdenziale se sono in possesso del verbale di invalidità legge 104 ai sensi dell’articolo 3 comma 3. Ma in alcuni casi è possibile presentare anche una certificazione che indichi la patologia invalidante e lo l’incapacità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. Oggi, esaminiamo quando è possibile la certificazione per ottenere le agevolazioni fiscali in base ad alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito. Inoltre, risponderemo alla domanda specifica di un Lettore.
Un Lettore chiede agli Esperti di Trading.it cosa significa certificazione con “impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore, in quanto la sua certificazione riporta questa specifica e vorrebbe accedere alle agevolazioni fiscali destinate ai disabili. Analizziamo cosa prevede la normativa in questi casi e se prevede la possibilità di accesso alle varie agevolazioni.
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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2020 al punto 5.2, specifica che in riferimento ai soggetti disabili con handicap grave, con limitazioni della capacità a deambulare, o pluriamputati, per fruire dei benefici fiscali per l’acquisto di un auto nuova o usata, è necessario il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica ASL (legge 104 art. 4). Inoltre, il verbale di accertamento deve riportare la situazione di handicap grave ai sensi della legge 104 dell’anno 1992 all’art. 3. Tale situazione di handicap grave, deve comportare una grave limitazione permanente a deambulare. Acquisto auto con legge 104: doppia detrazione in caso di furto, incredibile la risposta dell’AdE
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, precisa che nella presentazione della documentazione per l’accesso ai benefici fiscali di acquisto auto, si deve ritenere che, lo stato di handicap grave che comporta gravi limitazioni permanenti della capacità a deambulare, può essere documentato anche con una certificazione medica pubblica.
Tuttavia, la certificazione deve attestare in modo specifico “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore“. Purché, il certificato di invalidità riporti in modo esplicito la gravità della patologia. Pertanto, è possibile, tralasciare l’accertamento della gravità dell’handicap grave valutato dalla Commissione medica previsto dalla legge 104 dell’anno 1992 all’articolo 4.
Fonte: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2020
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