Lavoro e obbligo vaccinale, la normativa mette in crisi i lavoratori e ci si chiede se si può essere esclusi da un progetto se non vaccinati. Ecco la risposta.
Un Lettore chiede agli Esperti di Trading.it, se è giusta la sua esclusione da un progetto bandito dalla Regione di appartenenza. In effetti il Lettore scrive che “la coordinatrice ha escluso dal progetto me e mio figlio autistico, perché non siamo vaccinati. Ora mi domando se sia giusta questa decisione, tenendo conto che anche i vaccinati possono essere diffusori di contagio”.
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Purtroppo, il discorso è molto ampio e ci limiteremo a chiarire gli obblighi di imprese e lavoratori con le varie misure messe in campo dal Governo per contenere il contagio da Covid-19 e le sue varianti. La normativa illustrata è utile anche per coloro che aderiscono a progetti regionali o altro tipo di progetti.
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In effetti, dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni di età. Poi, dal 10 gennaio è previsto l’utilizzo del green pass rafforzato che dovrà essere utilizzato per accedere a numerosi servizi e attività. Ad esempio: alberghi, fiere, sagre, convegni, mezzi di trasporto e piscine.
Inoltre, dal 15 febbraio per tutti i lavoratori che hanno compiuto 50 anni di età appartenenti sia al settore pubblico sia al settore privato, sono soggetti ad un nuovo obbligo vaccinale per poter accedere al luogo di lavoro. Infatti, sono tenuti ad esibire il super green pass al datore di lavoro. I datori di lavoro pubblici e privati, hanno l’obbligo di verificare che il lavoratore sia in possesso del green pass rafforzato, attraverso l’app di verifica C19 e altre modalità previste dalla legge. Chi viola tale norma è punito con una sanzione che va da 600 a 1.500 euro.
Il Governo per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta dalla quarta ondata e per sensibilizzare la campagna vaccinarle ha messo in campo una serie di misure di contenimento e restrittive. Infatti, sono stati approvati a pochi giorni di distanza due decreti legge che contengono tutte le misure da adottare per lavoro, trasporto, servizi e attività abbinate all’obbligo vaccinale. I decreti sono: D.L. n. 229/2021 e il D. L. n. 1/2022.
Nel caso in cui i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, non sono in possesso del green pass rafforzato o ne sono sprovvisti al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati “assenti ingiustificati”. Resta salvo il posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato, ma non oltre il 15 giugno 2022.
Precisiamo che per i giorni di assenza ingiustificata. Precisiamo che l’assenza ingiustificata non è retribuita, né è soggetta ad altro contributo o compenso. Infine, i datori di lavoro, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro per procedere alla sostituzione del dipendente. La sostituzione può essere effettuata per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 gennaio 2022.
L’obbligo vaccinale dal primo febbraio 2022 è esteso senza limite di età anche al personale universitario, come già era stato previsto per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021.
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