Per lavorare nella pubblica amministrazione una persona con disabilità deve possedere un certificato di idoneità fisica per le singole funzioni che andrà a svolgere sul posto di lavoro.
Le persone con disabilità che vogliono accedere ad un impiego pubblico necessitano dell’idoneità specifica per le funzioni che sono tenute a svolgere nell’ambito lavorativo per i quali vengono assunte.
In passato invece per lavorare nella Pubblica Amministrazione bisognava possedere il certificato di idoneità fisica all’impiego.
È quanto ha stabilito l’art 42 comma 1 del Decreto Legge 69 del 2013 che ha soppresso tale certificato ed altre certificazioni sanitarie pur mantenendo validi tutti gli obblighi contenuti nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.L. n.81 9 aprile 2008).
Il certificato di idoneità fisica all’impiego era stato istituito con il D.P.R. n. 3 del 1957. Nei decenni successivi la normativa in materia era stata integrata e modificata con altre leggi. Nel 1992 la legge 104 all’art 22 comma 1 aveva stabilito che per lavorare sia nel settore pubblico che in quello privato non occorreva la certificazione che attestasse la sana e robusta costituzione. Tale articolo infatti rientra nella legge che tutela coloro che sono portatori di handicap per i quali già sussiste una situazione fisica incongruente con un’eventuale valutazione medica e legale circa la costituzione sana e robusta.
Per meglio definire i requisiti e gli obblighi contenuti sia nel DPR 3 del 1957 sia nella legge 104 del 1992, il Ministero per la Funzione Pubblica sempre nell’anno 1992 ha emanato una circolare che sottolineava come la persona con una disabilità può accedere agli impieghi della pubblica amministrazione soltanto se possiede i requisiti necessari per svolgere quella determinata mansione. In sostanza deve essere idoneo a quel determinato impiego, a prescindere dalla forma di handicap.
Nel 1999 la legge 68, art 16 comma 3 ha confermato l’abrogazione delle norme che richiedevano il requisito della sana e robusta costituzione per partecipare ai bandi di concorso per lavorare nel settore pubblico, ma mantenuto l’obbligo di possedere i requisiti di idoneità fisica per le singole funzioni.
Chi è portatore di disabilità per lavorare nel settore pubblico oggi non deve più fornire una certificazione medica di idoneità generica al lavoro ma quella di idoneità alla mansione per la quale viene assunto.
Nel dettaglio il soggetto deve dimostrare che le sue capacità lavorative, al netto della disabilità, sono compatibili con i compiti lavorativi che gli verranno assegnati. Il certificato di idoneità generica in vigore in passato veniva rilasciato dall’Asl mentre quello attuale lo redige il medico competente nel contesto lavorativo o di studio dove, come previsto dal Decreto legislativo 81/2008, è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria.
Una persona con disabilità può quindi lavorare nel settore pubblico e la procedura di assunzione, per coloro che hanno come requisito solo quello della scuola dell’obbligo, è quella specificata nella Direttiva del 24 giugno 2019 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione.
Le assunzioni avvengono per chiamata numerica facendo riferimento agli iscritti delle liste di collocamento. Il soggetto deve sostenere delle prove selettive per verificare che la sua invalidità non sia incompatibile con le mansioni e il ruolo che deve svolgere sul posto di lavoro.
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