Sul tema lavoro autonomo occasionale vi è una novità importante, un aspetto che bisogna sapere e che è obbligatorio: ecco di cosa si tratta e cosa riguarda
Bisogna prestare grande attenzione ai nuovi aggiornamenti e alle novità circa il lavoro autonomo occasionale, con le indicazioni che arrivano a proposito della comunicazione obbligatoria da parte del Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro: ecco di cosa si tratta e cosa sapere.
Occorre prestare grande attenzione alle nuove comunicazioni rispetto all’ambito lavorativo nel 2022, soprattutto nel caso dei lavoratori autonomi occasionali. Come in molti sapranno infatti, mediante una nota dell’undici gennaio, il Ministero del Lavoro e e delle Politiche Giovanili, e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno dato le prime indicazioni a proposito della comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Si tratta di una novità che è arrivata con il decreto legge 21 ottobre 2021.
Andando nel particolare della questione, viene stabilito nella legge n.215/2021, che sin dal 21 dicembre vi è un nuovo obbligo di comunicazione mirato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive“, per quel che concerne i lavoratori autonomi occasionali, spiega Qufinanza.it. L’attività svolta da questi lavoratori deve essere oggetto di una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, da parte del committente, attraverso un sms o posta elettronica.
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C’è dunque sempre grande attenzione, comprensibilmente, sulle novità che riguardano in generale il tema del lavoro e, come in questo caso, con le informazioni da fornire nell’ambito del lavoro autonomo occasionale circa la comunicazione obbligatoria.
Come si può leggere nell’approfondimento di Qufinanza.it, tale disposizione riguarda i lavorati che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Tale obbligo viene previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, ragion per cui l’obbligo da fornire inerente la comunicazione riguarda, si legge, esclusivamente i committenti che agiscono in qualità di imprenditori.
Per quanto concerne tempi e tempistiche, tale obbligo di comunicazione fa riferimento ai rapporti lavorativi avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, oppure anche, qualora avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota, ovvero l’undici gennaio 2022.
Per i rapporti lavorativi in essere al momento dell’arrivo della nota, e per quelli iniziati a partire dal 21 dicembre e già terminati, a meno di altri indicazioni, la comunicazione avrebbe dovuta essere fatta nei setti giorni seguenti, ovvero entro il 18 gennaio.
Per i rapporti avviati dopo la data dell’arrivo della nota resta fermo il regime ordinario, secondo qui la comunicazione in questione va fatta prima dell’inizio della prestazione del soggetto lavoratore autonomo occasione, eventualmente risultate dalla lettera di incarico.
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Come viene spiegato da Quifinanza.it, non tutti devono procedere a fare tale comunicazione obbligatoria oggetto dell’approfondimento in questione, ma vi sono alcuni che ne sono esclusi, al di là chiaramente dei rapporti di lavoro subordinati.
In primo luogo le collaborazioni coordinate e continuative, anche quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva; i rapporti ai sensi dell’art.54-bis D.L. n.50/2017, che già prevedono obblighi di comunicazione e gestione del rapporto.
E ancora: professioni intellettuali oggetto di apposita disciplina, così come le attività autonome svolte in modo abituatole e soggette a regime IVA. Qualora l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercita in regime IVA, la stessa entrerà nell’ambito di applicazione di tale disciplina; rapporti lavorativi “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente“, secondo cui, si legge, è previsto una speciale disciplina circa obblighi comunicativi, e dove viene stabilito, tra le varie cose, che la comunicazione sia fatta dal committente entro il ventesimo giorno del mese seguente l’instaurazione del rapporto lavorativo.
Nel caso in cui gli obblighi non venissero rispettati e fossero violati, si incorre in una sanzione amministrativa che va da 500 a 2500 euro in relazione ad ogni lavoratore autonomo occasionale per cui vi è stato un ritorno o una omessa comunicazione, si legge su Qufinanza.it. Non vi si applicherebbe invece la diffida.
Possono esserci quindi più sanzioni nel caso gli obblighi non rispettati riguardino più lavoratori, e possono essere applicate, viene spiegato, anche nel caos in cui il rapporto lavorativo si protragga oltre il periodo indicato inizialmente nella comunicazione, in assenza di una nuova.
Questi, alcuni dei dettagli che è importante tenere a mente; ad ogni modo ed in ogni caso, è opportuno ed importante che ciascuno si informi, approfondisca il tema circa ogni dettaglio, particolare ed aspetto che va compreso, anche mediante il confronto con gli esperti del campo e gli specialisti del settore, così da chiarire ogni eventuale dubbio al riguardo.
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