I lavori in casa sono da intendersi svolti in un vero e proprio cantiere, con tutte le conseguenze del caso.
In circostanze di lavori in casa, i giudici hanno chiarito che l’Ispettorato del Lavoro può entrare ed effettuare controlli e verifiche dell’osservanza di tutte le norme del lavoro.
In un periodo in cui i bonus edilizi e le agevolazioni per svolgere lavori in casa sono un argomento molto ‘caldo’, diventa opportuno fare chiarezza anche su alcuni risvolti che potrebbero essere sconosciuti al proprietario dell’immobile.
Forse non tutti sanno che, dalla data nella quale sono iniziati i lavori in casa anche il privato domicilio diviene formalmente un ‘cantiere edile’. Ciò ha delle importanti conseguenze, giacché stando così le cose l’ispettore potrà liberamente entrare al fine di verificare il rispetto e l’osservanza delle norme sul lavoro.
E’ proprio così e a questi aspetti il padrone di casa dovrà prestare la dovuta attenzione, anche in considerazione degli ultimi rilievi della giurisprudenza in materia. I dettagli.
Lavori in casa: i chiarimenti della giurisprudenza sugli obblighi da rispettare
Come appena accennato, eseguire dei lavori in casa, specialmente se di lunga durata e ad alto tasso di specializzazione, permette all’ispettore del lavoro di entrare liberamente tra le mura domestiche – al fine di controllare che si rispettino le norme sul lavoro.
Una sentenza di quest’anno della Corte di Appello di Lecce ha indubbio rilievo in proposito. La magistratura ha chiarito infatti un importante aspetto dei lavori in casa, oggi così in voga. Ebbene, secondo questo giudice:
- con lo svolgimento dei lavori l’appartamento non è più da considerarsi una privata dimora, nella quale opera il cd. divieto di accesso ispettivo;
- ma assume la veste di effettivo ‘cantiere edile’, con tutte le conseguenze del caso.
Il giudice di secondo grado di Lecce ha così riconosciuto assoluta legittimità a un’ordinanza del 2017 – frutto dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi – verso i proprietari di un’abitazione, nel cui giardino si svolgevano all’epoca lavori edili con impiego di lavoratori in nero. Eccoci allora innanzi ad una chiara violazione delle norme e degli obblighi tipici dei contratti e dei rapporti di lavoro, come acclarato dai giudici pugliesi.
Non un luogo di privata dimora, ma un vero e proprio cantiere edile
Come accennato poco sopra, si tratta di fatti risalenti ad alcuni anni fa: il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi compì un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione in cui erano in svolgimento lavori edili.
Le ispezioni portarono all’emersione di un caso di lavoro in nero, accertato per ben cinque dei sei operai impiegati nelle attività. All’ispezione seguì, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione al versamento di una maxi somma superiore a 15mila euro. Contro ciò il proprietario dell’immobile fece ricorso.
In primo grado, il Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro diede ragione al privato, accogliendone l’opposizione. Il giudice ritenne infatti fondate le sue difese disponendo l’annullamento del provvedimento dell’ITL e ritenendo che i luoghi di privata dimora siano da escludere dal ‘potere di ispezione’.
Si è giunti all’esito in appello, sopra accennato, in quanto contro la decisione del Tribunale di primo grado sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi fecero a loro volta ricorso – sostenendo che l’accertamento fu compiuto presso un vero e proprio cantiere edile.
Formalmente non si tratterebbe cioè di privata dimora – almeno nei tempi occorrenti per i lavori in casa. Piuttosto sarebbe da intendersi come area permanentemente aperta al possibile controllo e verifica da parte degli organi tecnici del comune e degli operatori di polizia giudiziaria, compresi altresì gli ispettori del lavoro. Questa la tesi del Ministero e dell’Ispettorato.
Proprio la Corte di Appello ha condiviso detta prospettiva, ribaltando così la sentenza del Tribunale di Brindisi. “L’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”, queste le parole che inequivocabilmente spiegano l’orientamento della Corte e la sussistenza sia di obblighi tipici del diritto del lavoro sia del diritto di svolgere controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro.