Lasciare casa in affitto potrebbe non essere facile come si pensa: gli obblighi da rispettare.
Prendere una casa in affitto, in genere, è una soluzione temporanea, come tutti sappiamo bene. A meno che non si tratti di una scelta di vita, in genere l’obbiettivo è quello, un giorno, di riuscire ad acquistare un’abitazione in via definitiva. Prima o poi, dunque, tutti dobbiamo lasciare la casa che abbiamo affittato, che sia proprio perché siamo riusciti ad accendere un mutuo, per esigenze personali, per questioni economiche e così via. Riuscirci, però, potrebbe essere più complicato di quanto si pensa, visti gli obblighi a cui assolvere.
Pensare di poter semplicemente riconsegnare le chiavi, alla scadenza del contratto e chiuderci la porta alle spalle è un errore comune. La legge, infatti, tutela non solo gli inquilini, ma anche i proprietari. Andiamo dunque a vedere quali sono le incombenze cui l’affittuario deve ottemperare prima di lasciare l’immobile.
Casa in affitto, gli obblighi prima di lasciarla
Il Codice Civile, nell’articolo 1590, sancisce che l’affittuario ha il dovere di riconsegnare l’immobile al proprietario nelle condizioni in cui l’ha ricevuto. Se, dunque, vi è stata una descrizione fatta dalle parti, l’abitazione dovrà tornare conforme alla stessa. Laddove tale descrizione manchi, vi è la presunzione che l’immobile fosse in buono stato di manutenzione. Cosa significa?
Occorre comprendere la differenza tra le conseguenze cui è soggetta l’abitazione stessa a causa dello scorrere del tempo e gli effetti usuranti dovuti all’uso abitativo, da quegli interventi specifici messi in atto dall’affittuario. Per fare un esempio semplice, se le pareti hanno perso colore, sono ingrigite e così via a causa del passare degli anni e dell’uso, non spetta all’affittuario ritinteggiare. Discorso diverso, invece, se questi ha cambiato del tutto il colore delle stesse.
Ancora, non dimentichiamo che l’inquilino ha l’obbligo di risarcire il proprietario in caso di eventuali danni che non siano dovuti allo scorrere del tempo o all’uso canonico dell’immobile a scopo abitativo. Laddove tali danni rendessero impossibile per lo stesso affittare nuovamente e nell’immediato l’appartamento, questi potrebbe aver diritto ad un risarcimento pari al canone non percepito durante il periodo dei lavori di restauro.
In tal caso, ovviamente, il proprietario dovrà dimostrare non solo la sussistenza di un contratto, ma anche l’inadempimento da parte dell’affittuario. Da parte sua, quest’ultimo, per opporsi a tale richiesta, dovrebbe dimostrare che tali danni siano indipendenti dalla sua condotta, dunque dovuti a cause a lui non imputabili. Infine vi è, ovviamente, anche l’obbligo di riconsegnare le chiavi fornite.