Se ci sono degli operai da far entrare in casa, l’amministratore può importelo: lo dice la sentenza n. 178 del 21 marzo 2025. Ma c’è di più.
È il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 178 del marzo a trattare l’argomento, che per quanto “banale”, suscita invece non poche opposizioni. L’imposizione da parte dell’amministratore non è piaciuta, ma gli operai devono agire per necessità. Il condomino può davvero dare soltanto il “lasciapassare” e non contestare legalmente il fatto?
Tra i tanti soggetti che abitano un condominio, l’amministratore è quello con maggiori facoltà. Ha il diritto di accedere ed occupare, anche se in via temporanea, delle aree. L’opposizione non riguarda ciò, ma quanto il fatto che si tratta di zone di proprietà esclusiva dei condomini, non di aree comuni come si potrebbe semplicemente pensare.
Ciò è però necessario ai fini di lavori di manutenzione dell’intero edificio. Ergo, se c’è questa situazione, secondo il Tribunale di Pordenone, la questione è disciplinata nel seguente modo.
La storia inizia da un ricorso, l’ex art. 702 bis c.p.c., da parte di un amministratore nei confronti di un condomino, il quale aveva negato in più episodi l’accesso agli operai, pur essendo tale decisione, cruciale per la messa in sicurezza dello stabile.
La domanda di ricorso fondata sull’art. 843 c.c., costituiva in giudizio il proprietario dell’area. Perché in virtù di questo elemento della giurisprudenza, il proprietario deve permettere l’accesso al suo fondo, ma sempre che ne venga riconosciuto lo stato di necessità, quindi comprovata situazione, non così a caso!
Ma se tale decisione di consentire l’accesso cagionasse danno a quest’ultimo?
È dietro tali episodi che la giurisprudenza aggiorna la gestione di disguidi tra parti in gioco. In questo caso, amministratore, operai e condomino che deve garantire l’accesso all’area privata. C’è una normativa a vantaggio di quest’ultimo?
Secondo il Tribunale di Pordenone sarebbero bastati i requisiti riportati all’art. 843 c.c. per dimostrare che il condomino avrebbe dovuto accettare “l’imposizione legale”, perché trattasi di una condizione necessaria alla manutenzione per sicurezza.
La decisione assembleare parlava chiaro, l’intervento sarebbe servito a rinforzare le pareti laterali e per realizzare una platea in calcestruzzo armato e di cordoli perimetrali.
Per compiere ciò, è stato lo stesso consulente tecnico che ha affermato che sarebbe stato necessario solcare le aree in comune del piano terra, compresa quella privata del condomino chiamato in causa.
Ma quali sono gli obblighi legali? La solidarietà della gestione è uno dei principi che regge la vicenda. Per quanto ognuno abbia i suoi spazi, se il proprio è fondamentale per la sicurezza comune, bisogna cederlo in via temporanea.
L’art. 843 c.c. è il primo riferimento normativo che consente all’amministratore in qualità di rappresentante legale del condominio, e ai tecnici e personale, di compiere i lavori. Ma non è l’unico.
Non tutto è concesso. Se mancano i requisiti di ragionevolezza, e il proprietario dell’area privata lo dimostra, potrà richiedere al condominio un indennizzo, sempre secondo la normativa vigente.
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