Invalidità, pensioni e assegni: come comportarsi con il Fisco e qual è la tassazione

La normativa del nostro Paese chiarisce i termini sulla questione dell’invalidità. La nostra Legge garantisce tutela alle persone invalide riconoscendone lo status di fragilità.

In diverse circostanze l’invalido presenta una patologia a tal punto debilitante da non consentirgli lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.

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Quando si verifichino casi del genere sarà lo Stato a dover supportare la persona in questione con provvedimenti di sussidio economico ad hoc.

In altre circostanze, sebbene non goda della totale attitudine lavorativa, la persona disabile prosegue nelle sue mansioni lavorative. D’altronde gli spetterà in ogni caso un surplus economico adeguato.

Vi presentiamo ora quale sia la pensione di invalidità non facente reddito e che quindi non dovrà essere inclusa all’interno delle dichiarazioni dei redditi.

Differenze nelle disposizioni per le persone disabili

Per tutelare le persone riconosciute come disabili, si diceva, si mettono in campo svariate disposizioni. Differenze che vanno dall’obiettivo fino alla natura dei provvedimenti. A disposizione, del resto, assegni assistenziali o previdenziali: qui ha luogo quella distinzione che incide sulla loro valenza in prospettiva fiscale.

La pensione di inabilità, per dirne una, è attribuita alle persone avente una disabilità complessiva. È il caso degli invalidi al 100% che non possono svolgere qualsivoglia tipologia di attività lavorativa.

La disposizione è sollevata da trattenuta IRPEF e a tal ragione non dovrà essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni cosiddette assistenziali

Tra le disposizioni assistenziali, come l’appena menzionata pensione di inabilità, figurano pure l’assegno di inabilità civile parziale e l’indennizzo di accompagnamento. La prima disposizione è certificata per gli invalidi civili aventi percentuale verificata calcolata tra il 74 e il 99%.

La quota spettante ogni mese è equivalente a 291 euro, e la si dovrà ricevere per 13 mensilità. Ponendosi come disposizione assistenziale si basa sulla retribuzione individuale del disabile. Non contribuiscono al suo diritto i potenziali introiti di coniugi e altri componenti della famiglia conviventi.

Anche questa norma è esente da tasse e, pertanto, non dovrà essere segnalata all’interno della dichiarazione dei redditi.

L’altra disposizione, l’indennizzo di accompagnamento, spetterà solamente agli invalidi totali. Solo a condizione che siano invalidati nello spostamento e non riescano a concludere azioni e attività della vita quotidiana se non con un supporto.

Questa fattispecie vuole che i 525 euro dovuti siano dispensati a prescindere dalle personali e familiari retribuzioni. Anche tale sussidio è esente da tasse e non dovrà essere segnalato all’interno della dichiarazione dei redditi.

Il caso della pensione di invalidità che non fa reddito e non s’inserisce nel 730

Vi sarebbe, nondimeno, un’altra pensione spettante i disabili che abbaino riconosciuta una riduzione della tenuta lavorativa di quantomeno 2/3.

Siamo parlando dell’assegno ordinario di invalidità. In tale circostanza il riferimento sarebbe a una opera previdenziale e il suo totale sarebbe misurato sui versamenti contributivi dispensati dal disabile.

Non esige la conclusione delle prestazioni lavorative e può essere in una certa misura messa insieme con il provento lavorativo.

Il sussidio viene sottoposto a detrazione IRPEF proprio come i proventi lavorativi e pensionistici. E quindi andrà segnalato nel 730 dal disabile che ci dovrà corrispondere le imposte.

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