L’invalidità civile è soggetta a visita di revisione con sospensione del beneficio e di tutte le agevolazione se l’invalido non si presenta.
L’accertamento sanitario di revisione dell’invalidità civile, disabilità e handicap precisa che, nell’effettuazione delle visite di revisione e dell’iter di verifica, i possessori di verbali soggetti a rivedibilità conservano i benefici e tutte le prestazione finché, l’ente non procede alla verifica della rivedibilità. In poche parole, anche se il verbale è scaduto la persona invalida conserva la prestazione e le agevolazioni.
L’INPS ha dettato le istruzioni operative per la gestione dell’iter amministrativo e sanitario da seguire compreso il caso i cui il disabile non si presenta alla visita con la comunicazione inviata a mezzo posta. (Messaggio INPS n. 2002 del 19 marzo 2015).
Invalidità civile e visita di revisione: ultime semplificazioni INPS
L’ente al fine di semplificare l’iter di revisione e accertamento e renderlo più coerente, con il messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021 ha introdotto importanti novità.
In effetti, ha previsto che la sospensione della prestazione avverrà solo se l’interessato non si presenti a visita sanitaria nel giorno indicato nell’invito di convocazione. L’INPS ha chiarito molti dubbi legati alla mancata presentazione dell’interessato nel giorno di convocazione a visita e l’esito della comunicazione postale. Infatti, precisa che, se l’interessato non si presenta a visita di revisione, sarà sospeso l’assegno di invalidità in modo cautelativo. La sospensione sarà immediata e non sarà necessario l’intervento delle strutture territoriali.
L’INPS non effettuerà il versamento dell’assegno di invalidità dal primo mese successivo a quello della sospensione.
L’interessato per effetto dell’assenza alla visita di revisione riceverà una comunicazione di sospensione delle prestazioni con l’invio a presentarsi presso le sedi INPS con idonea giustificazione dell’assenza. L’interessato ha novanta giorni per giustificare l’assenza alla visita medica di revisione.
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Sospensione e idonea giustificazione
Se l’interessato presenta la giustificazione idonea, amministrativa o sanitaria, sarà riavviato l’iter per la revisione dell’accertamento medico con una nuova convocazione a visita medica. Poi, nel caso in cui l’interessato anche alla seconda visita non si presenti, l’INPS procederà alla revoca dell’assegno di invalidità considerando la data della sospensione.
Invece, se l’interessato non presenta entro il termine dei novanta giorni la motivazione dell’assenza, oppure, la motivazione non è giudicata idonea, l’INPS procederà alla revoca immediata. La revoca della prestazione legata all’invalidità civile è a carattere definito è sarà effettuata dalla data di sospensione.
Per idonea giustificazione si intendono situazioni che hanno impedito all’invalido di presentarsi alla visita, come ad esempio: cause di forza, ricovero dell’interessato, visita medica legata alla patologia, eccetera.
Ricordiamo che l’accertamento sanitario riguarda i casi di: disabilità, invalidità civile, handicap, cecità e sordità civile.