Invalidità civile al 50%: fantastico, si possono ottenere molti vantaggi

L’invalidità civile al 50%, riconosciuta ai cittadini con una capacità lavorativa dimezzata, comporta numerosi diritti e vantaggi.

Con un’invalidità civile al 50% non si possono richiedere i benefici economici ma, in ogni caso, si può accedere ad alcune agevolazioni, soprattutto in ambito lavorativo.

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Ogni grado di percentuale è legato ad alcuni vantaggi, che variano a seconda delle condizioni di salute del beneficiario. È vero che, se la Commissione medica decide solo per la riduzione della metà della capacità lavorativa, non si ha diritto a contributi o pensioni, come ad esempio, la pensione di invalidità civile, l’Ape sociale, la pensione anticipata per i lavoratori precoci, la maggiorazione contributiva per invalidità. Per essi, infatti, è necessario un grado di invalidità almeno del 74%.

Non si può neanche godere della scelta prioritaria della sede di lavoro, che spetta agli invalidi almeno al 67%.

Cosa, dunque, si può ottenere con un’invalidità civile al 50%? Analizziamo tutte le agevolazioni previste dalla disciplina normativa.

Leggi anche: “Domanda invalidità civile e legge 104: occhio alla modifica della procedura, cambia tutto“.

Invalidità civile al 50%: si può ottenere il congedo straordinario?

Il congedo straordinario per cure non va assolutamente confuso con il congedo biennale dal lavoro, previsto dalla Legge 104. Quest’ultimo, infatti, spetta ai dipendenti che prestano assistenza ad un familiare affetto da disabilità grave.

Per il congedo straordinario per cure, in realtà, non è sufficiente il 50% di invalidità civile, bensì almeno il 51%. Consiste nel diritto ad usufruire di un periodo di 30 giorni all’anno, per effettuare cure legate all’infermità riscontrata dalla Commissione medico- legale.

Il congedo è retribuito ed è a pagato del datore di lavoro. Non viene considerato, inoltre, nel periodo di comporto, cioè il periodo massimo di assenza dal lavoro, superato il quale si può venire licenziati.

Invalidità civile al 50%: a chi spetta il collocamento mirato?

I soggetti con invalidità civile al 50% hanno diritto all’iscrizione nelle categorie protette del collocamento mirato. Si tratta, senza dubbio, di un’opportunità molto vantaggiosa per trovare lavoro. Possono iscriversi alle liste delle categorie protette i seguenti soggetti:

  • coloro che sono in età lavorativa e presentano delle minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
  • i portatori di handicap intellettivo, con una invalidità civile superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro, che hanno un grado di invalidità (debitamente certificato dall’INAIL) superiore al 33%;
  • i ciechi assoluti o coloro con un residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi;
  • i sordomuti, affetti da sordità fin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
  • gli individui beneficiari dell’Assegno di invalidità civile, che possiedono una riduzione permanente di almeno 1/3 della capacità lavorativa;
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio affetti da minorazioni rientranti nelle categorie che vanno dalla prima all’ottava.

Per ulteriori informazioni, consulta anche: “Invalidità civile: un disturbo molto comune può dare accesso ad un assegno mensile e ai benefici della legge 104“.

Lo status di disoccupato

Per poter iscriversi nelle liste del collocamento mirato bisogna essere disoccupati. Inoltre, l’accesso alla categoria è riservato anche a coloro che sono impegnati nelle seguenti occupazioni:

  • rapporto di lavoro subordinato di durata complessiva di 6 mesi (durante i quali lo stato di disoccupazione è sospeso);
  • rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, col quale si percepisce un reddito inferiore a 8.000 euro lordi all’anno;
  • lavoro autonomo, con conseguente reddito inferiore a 4.800 euro lordi all’anno;
  • attività lavorative legate a specifici progetti, indipendentemente dai limiti di reddito percepito.

Se non si svolge alcun tipo di lavoro dipendente, il disabile deve recarsi al Centro per l’Impiego almeno ogni anno. È necessario, infatti, che riconfermi, attraverso la compilazione di un apposito modello, la sua disponibilità immediata al lavoro. Se non si provvede a questo adempimento annuale, si perde lo status di disoccupato. Ciò comporta la cancellazione dalle liste del collocamento mirato.

Quota di riserva

I soggetti che possiedono un’invalidità civile al 50% e risultano iscritti alle categorie protette del collocamento mirato, successivamente all’assunzione, rientrano nella cd. quota di riserva. Di cosa si stratta? Di quella specifica percentuale di dipendenti che viene riservata esclusivamente agli individui affetti da disabilità.

Fanno parte di tale categoria anche orfani e coniugi superstiti di lavoratori morti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da esse, coniugi e figli di invalidi di guerra, di servizio o di lavoro, profughi italiani rientrati in patria, familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

I datori di lavoro (sia pubblici sia privati) hanno il dovere di assumere dei dipendenti con disabilità, nel caso vi siano più di 14 dipendenti. Le percentuali di assunzioni variano in base al numero totale dei lavoratori. In ogni caso, seguono tale ripartizione:

  • più di 50 dipendenti: la quota di riserva deve essere uguale al 7% dei lavoratori in organico;
  • dai 36 ai 50 dipendenti: la riserva è pari al 2% delle assunzioni;
  • dai 15 ai 35 dipendenti: basta 1 lavoratore.

I soggetti con invalidità civile al 50% hanno, inoltre, diritto ad ottenere gratis protesi e ausili, necessari per la patologia posseduta e riconosciuta.

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