Prima di perdere il sonno per paura di subire un pignoramento a causa di una cartella esattoriale non pagata, è bene conoscere la legge.
Prima di arrivare all’estrema ratio per chi ha debiti col Fisco – il pignoramento – esiste un iter da seguire e non sempre la cartella esattoriale non pagata è tale da causare il prelievo forzato. Meglio conoscere bene la legge e in questo caso ci viene in soccorso la Cassazione.
Non pagare le cartelle esattoriali che il fisco spedisce all’indirizzo del debitore, può causare seri problemi al contribuente fino ad arrivare all’ultimo appiglio dei creditori: il pignoramento di beni mobili e immobili, auto, case, conti correnti ecc. Ma va detto che prima di arrivare a questo gesto estremo ne passa di tempo e a dirla tutta la stessa Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei debitori piani di rientro molto interessanti tramite rate anche fino a 10 anni.
E poi c’è la burocrazia, cartelle che non arrivano, altre che non si ritirano, notifiche mai fatte, in sintesi cartelle fantasma, o presunte tali. E qui viene in soccorso la legge, nel caso di cui parleremo la Cassazione ha scritto chiaramente quali siano le linee da seguire in caso di problemi, chiamiamoli così, di comunicazione tra creditore e debitore.
Cartella esattoriale da saldare: in questo caso non devi pagarla
In caso di debiti con il fisco, tutto parte da un avviso di intimazione che deve essere notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall’invio della cartella di pagamento. Dal momento in cui il debitore riceve la notifica, ha poi 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Ma, come anticipato, potrà chiedere una rateizzazione più o meno lunga del debito o addirittura la sospensione legale della riscossione nei termini previsti dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate, tramite il suo sito istituzionale, in materia non lascia spazio a interpretazioni: “…In caso di mancato pagamento, o non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute”.
Ma cosa succede se la cartella esattoriale non viene notificata?
L’Agenzia delle Entrate chiamata in giudizio si è sempre opposta affermando che pur non provando la notifica della cartella, in ogni caso risultava notificata un’intimazione di pagamento che, però, non essendo stata opposta aveva cristallizzato il diritto alla riscossione, pur in assenza della cartella stessa.
La Cassazione ha dato la sua risposta: “l’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, è atto previsto dal DPR 602/1973 ART. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l’intimazione al debitore di provvedere al pagamento”.
Dunque l’intimazione non costituisce la pretesa di pagamento e presuppone che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Dunque, quando ci si trova davanti ad una pretesa tributaria, successiva alla cartella, va sempre prima analizzata la regolare notifica di quest’ultima. Se l’Agenzia dovesse notificare altre intimazioni di pagamento non opposte, la procedura sarebbe comunque nulla per mancanza del titolo esecutivo.