Interessi mutuo prima casa e cambio di residenza, la detrazione è ammessa? La risposta non è scontata

Abitazione prima casa sono ammessi in detrazione anche gli interessi di mutuo, ma se si cambia residenza per esigenze lavorative? La risposta

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Il caso che esaminiamo oggi, riguarda la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo gravanti su un immobili acquistato per prima casa, ma per ragioni di lavoro è necessario il trasferimento. La domanda a cui rispondiamo è se si possono detrarre gli interessi passivi del mutuo nella dichiarazione redditi anche se non è più adibita a prima casa.

Interessi mutuo per prima casa e cambio di residenza, la detrazione è ammessa?

La normativa prevede che è possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% degli interessi passivi di mutuo contratto per l’acquisto adibito ad abitazione principale. Però, la legge prevede anche che essa sia effettivamente adibita a prima casa. Questo significa che deve trattarsi dell’abitazione in cui in contribuente dimora abitualmente. Inoltre, specifica anche le deroghe in base al questo principio fondamentale. Tra le deroghe è previsto il caso in esame, infatti, la legge precisa che la detrazione non si perde nel caso in cui il trasferimento in un altro comune dall’abitazione principale è dovuto per motivi di lavoro. Bonus prima casa under 36, non tutti ne hanno diritto ma in pochi lo sanno

Tuttavia, la deroga è limitata, in quanto non si applica più quando vengono meno le esigenze lavorativa che hanno determinato il trasferimento. Nello specifico non si applica più la detrazione a partire dal periodo di imposta successivo alla mancanza delle esigenze lavorative.

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con due circolari

A chiarire quest’aspetto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 dell’anno 2010. Nello specifico al punto 4.5 si legge che, il diritto alla detrazione per gli interessi sul mutuo non si perde se i contribuente trasferisce la propria residenza in un comune limitrofo vicino al posto di lavoro. Specifica anche che la deroga è prevista solo finché sono in atto le esigenze lavorative che hanno innescato il trasferimento, affinché permangono i “motivi di lavoro” che hanno determinato la variazione.

Inoltre, la circolare n. 15 del l’anno 2015 precisa che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo non si perde, per esigenze lavorative, anche se l’immobile è concesso in locazione.

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