I pannelli fotovoltaici garantiscono un risparmio sostanziale sui costi per la produzione di acqua calda e sulle spese per il riscaldamento, ma può il singolo condomino installare un impianto che serve meramente al suo appartamento? Scopriamolo nel corso di questo articolo.
Con l’eccezionale aumento dei costi delle bollette energetiche, registrato negli ultimi mesi, sono moltissimi coloro che stanno pensando ai rimedi ed alle contromisure da adottare per spendere meno e passare un autunno-inverno un po’ meno turbolento sul piano finanziario.
L’idea che potrebbe farsi strada è allora quella dell’installazione dei pannelli fotovoltaici, ovvero quegli speciali strumenti che utilizzano l’energia solare allo scopo di produrre elettricità e ridurre – almeno in parte – i costi dei consumi. Detti pannelli sono rettangolari e sono formati da vari moduli, collegati tra loro, all’interno dei quali si trovano celle fotovoltaiche capaci di trasformare la luce del sole in energia.
Di seguito vogliamo rispondere ad una domanda che, sul tema, è assolutamente legittima. Un condomino intraprendente potrebbe infatti pensare ad autoprodursi la corrente elettrica per risparmiare sui costi dell’energia, e i pannelli fotovoltaici potrebbero essere proprio la scelta più azzeccata.
In questi casi l’idea dell’installazione dell’impianto è proposta dal condomino, che ne scorge l’effettiva utilità, agli altri condomini del caseggiato, ma non sempre il risultato è un’iniziativa ‘collettiva’ per far inserire dei pannelli fotovoltaici per l’utilità del condominio nel suo complesso. C’è infatti chi potrebbe non essere d’accordo.
E’ allora possibile installare i pannelli solari per l’utilità propria e della propria famiglia, come strumenti utilizzabili da una sola unità immobiliare? L’assemblea può intervenire e, se sì, come? Daremo le risposte più avanti, in considerazione dell’estrema attualità di questi temi.
Il singolo condomino può stare tranquillo perché, in linea generale, la legge gli permette di installare il dispositivo nell’ambito della sua proprietà, a patto ovviamente di non produrre un danno alle proprietà altrui e far fronte a tutti costi dell’installazione. Infatti il Codice Civile indica che il singolo condomino può far installare per la sua utilità e quella dell’abitazione, sia apparecchiature per la ricezione del segnale radiotelevisivo, sia impianti per produrre energia.
Interessante notare che l’installazione può essere fatta sia sulle parti di sua esclusiva proprietà, sia sulle parti comuni. Quindi il privato potrà far montare una parabola sul tetto del caseggiato, per esempio. Attenzione però, in quanto i lavori di installazione debbono produrre il minor pregiudizio possibile alle parti comuni del condominio e alle unità immobiliari di proprietà del singolo, tenuto conto anche della tutela del decoro architettonico dell’edificio.
Ma non vi sono dubbi a riguardo: il privato che intende risparmiare sulle bollette dell’energia, potrà far installare i pannelli fotovoltaici, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili – immettendoli sul lastrico solare, o su ogni altra opportuna superficie comune o ovviamente sulle parti di sua proprietà.
La legge vuole che l’installazione dei pannelli fotovoltaici non costituisca un danno per il caseggiato, perciò bisogna fare attenzione ai due casi pratici che seguono:
Ebbene sì, in quest’ultimo caso il condomino dovrà indicare all’amministratore di condominio, per il tramite di una lettera scritta, che cosa intende fare e con quali modalità di svolgimento. Sarà necessario allegare alla lettera un prospetto dei lavori da compiere, che deve essere realizzato dal tecnico prescelto.
Nel primo caso, invece, la comunicazione all’amministratore non è obbligatoria, ma comunque utile. Il singolo condomino potrebbe infatti scegliere di avvertire comunque l’amministratore, onde abbiano luogo le verifiche atte a capire se davvero l’intervento di installazione dei pannelli fotovoltaici non sia in grado di danneggiare in alcun modo il decoro della facciata, le parti comuni dell’edificio o le altre singole proprietà degli altri condòmini del caseggiato.
Laddove l’installazione dello strumento per il risparmio energetico implichi la modifica della parti comuni, l’amministratore – come sopra accennato – dovrà essere coinvolto nella procedura. In particolare, questi dovrà:
Come suggerisce anche la logica, l’assemblea condominiale non potrebbe comunque impedire lo svolgimento dei lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici, laddove questi non arrechino danno alle parti comuni o alle proprietà di altri condomini, o non costituiscano un pregiudizio per il decoro architettonico.
Infine ricordiamo che la delibera dell’assemblea può comunque subordinare l’installazione dei pannelli fotovoltaici alla prestazione, da parte del condomino, di una idonea garanzia contro possibili danni economici prodotti al caseggiato a seguito dei lavori.
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