L’INPS comunica il blocco della NASPI con incentivo all’esodo, la scadenza al 31 dicembre 2021, ma solo in alcuni casi.
La possibilità di un ampliamento della misura è stata prevista per l’emergenza della pandemica Covid. In effetti, riconosce al lavorate l’indennità di disoccupazione (NASPI) in presenza di un accorto incentivo all’esodo. Lo rende noto la circolare INPS n. 180 del primo dicembre 2021 che evidenzia il percorso della normativa con il cambiamento dei decreti legge n. 41/2021 e n. 73/2021. I chiarimenti dell’INPS si riferiscono al divieto di licenziamento in base all’articolo 14 del comma 3 del Decreto legge n. 4/ dell’anno 2020, nel quale è riconosciuto l’incentivo finalizzato alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’Istituto ha fornito le indicazioni di tale misura nella circolare n. 111 del 29 settembre 2020.
INPS: blocco NASPI per la disoccupazione con incentivo all’esodo
Il benefico è stato introdotto con l’obiettivo di aiutare l’economia e i lavoratori, una misura anticovid con una durata limitata e per tutti i datori di lavoro del settore privato. Tale misura non incide su coloro che hanno utilizzato la cassa integrazione Covid-19. Questo beneficio ha una durata limitata, come precisa il messaggio n. 4464 dell’anno 2020, ed è limitata solo alle disposizioni che impongono il divieto di licenziamento individuali o collettivi con la causale “giustificato motivo oggettivo”. Reddito di cittadinanza, NASPI e DIS-COLL non si perdono se si lavora, le novità INPS
L’indennità di disoccupazione con incentivo all’esodo inizialmente era stabilita fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro, poi la proroga solo per alcuni settori. La proroga per specifiche categorie scade il 31 dicembre 2021, come evidenziano le tabelle specifiche indicate nella circolare INPS.
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I chiarimenti INPS sul regime in deroga
Nella circolare l’INPS precisa che il divieto di licenziamento è fino al 30 giugno 2021, quindi, nessuna proroga oltre tale data. Quindi, l’accesso NASPI per la disoccupazione con incentivo all’esodo è ammesso esclusivamente nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia aderito all’accordo collettivo intervenuto entro il 30 giungo 2021. Entro tale data, la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto tutti i suoi effetti. L’accesso alla NASPI oltre tale data è ammesso nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia aderito all’accordo collettivo ma sia intervenuta la norma per il divieto di licenziamento, in base alla tipologia di attività riportate nelle tabelle della circolare menzionata.
Si precisa che i lavoratori che presentano domanda di NASPI devono allegare l’accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo e tutta la documentazione di adesione all’accordo. Inoltre, il datore di lavoro, per tale incentivo è obbligato al pagamento del ticket di licenziamento.
Fonte: Circolare INPS n. 180 del primo dicembre 2021