L’Inps riconosce un assegno di oltre 520 euro per chi ha questi problemi di salute. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
L’ultimo anno e mezzo è stato segnato dal Covid, che continua purtroppo ancora oggi ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Se tutto questo non bastasse, oltre al Covid vi sono anche altre patologie che possono finire per risultare invalidanti. Un numero crescente di persone, ad esempio, si ritrova sempre più spesso a dover fare i conti con terribili mal di testa, oppure malattie allo stomaco o all’intestino.
Ma non solo, vi sono anche altre condizioni che si rivelano essere spesso un incubo, tanto da finire per compromettere il regolare svolgimento di alcune semplici attività quotidiane. Proprio per questo motivo è bene sapere che, chi soffre di alcune determinate patologie, ha diritto ad un assegno mensile dall’Inps da oltre 520 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, le persone con totale invalidità o non autosufficienti hanno diritto a ottenere un’indennità di accompagnamento. Quest’ultimo, come è facile intuire, si presenta come un sostegno economico erogato dall’INPS al fine di fronteggiare le spese per un accompagnatore. È possibile ottenere tale forma di sostegno economico, pari a 522,10 euro al mese per 12 mesi, anche in presenza di alcune malattie comuni, che riducono notevolmente le capacità di svolgere attività quotidiane o professionali.
Questo comunque, è bene ricordare, non si presenta come un meccanismo che scatta in maniera automatica. Il diritto all’accompagnamento, come previsto dalla Legge n. 18/1980, infatti, sussiste solo nella misura in cui siano presenti determinate limitazioni alle attività quotidiane. Proprio in questo ambito sono in molti a chiedersi come funzioni in presenza di malattie psichiche. Ebbene, a fornire una risposta in merito ci pensa la sentenza n. 15620/2021 della Cassazione. In base a quest’ultima è stato stabilito che non si ha diritto all’assegno di accompagnamento nel caso in cui il richiedente posso svolgere le attività essenziali di vita quotidiana.
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Ma non solo, non si ha diritto a tale aiuto economico nemmeno se il bisogno all’assistenza è circoscritto ad un tempo minimo. Proprio per questo motivo, in presenza di malattie mentali, si ha diritto all’assegno di accompagnamento solo se il soggetto necessita di assistenza quotidiana e costante. Ne è un chiaro esempio uno stato di psicosi cronica, con deliri o allucinazioni. Se invece l’Inps non riconosce questa situazione, allora non si ha diritto all’assegno mensile da 522,10 euro.
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